Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 65 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta adozione da parte dell’ente previdenziale del provvedimento di ricalcolo della prestazione, con attribuzione dell’aliquota di rendimento richiesta e corresponsione degli arretrati, determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione sulla domanda originaria. La verifica dell’intervenuta satisfazione della pretesa costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice, che ne trae la conseguenza processuale dell’estinzione del giudizio. La declaratoria di cessazione assorbe ogni ulteriore questione di ammissibilità e di merito, ivi comprese le eccezioni sollevate dall’istituto. Sulle spese di lite, in difetto di soccombenza sostanziale, si applica la compensazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento del trattamento pensionistico, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.

L’INPS si è costituito deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Ha rappresentato di avere emanato la circolare n. 44 del 23.03.2022, impartendo alle sedi territoriali l’indicazione di procedere al ricalcolo con l’aliquota del 2,44% per gli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022, e di avere già riliquidato il trattamento del ricorrente con atto del 24 luglio 2023, corrispondendo gli arretrati con la rata di ottobre 2023. Da qui l’invocata cessazione della materia del contendere. All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha rilevato che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica domandata con l’atto introduttivo è stata liquidata. Su questa sola circostanza di fatto ha fondato la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il percorso argomentativo è lineare e non si diffonde sull’esame delle questioni di merito. La Corte non verifica la fondatezza della pretesa originaria né la correttezza dell’aliquota applicata dall’istituto: accerta esclusivamente che il risultato richiesto è stato conseguito in via amministrativa, con attribuzione dell’incremento e pagamento degli arretrati.

Tale accertamento esaurisce l’interesse sostanziale del ricorrente e rende superfluo il giudizio di merito. La domanda di ricalcolo ha trovato satisfazione, sicché viene meno la ragione della decisione sulla domanda stessa. Le eccezioni di inammissibilità e infondatezza sollevate dall’INPS restano assorbite.

Quanto alle spese, la Corte le ha compensate, e ha dichiarato nulla la statuizione per le spese di giudizio. L’esito processuale si sostanzia nella pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con trasmissione degli atti alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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