Scudo erariale e condotte commissive dei componenti della Giunta comunale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 140 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La limitazione della responsabilità amministrativa prevista dall’art. 21, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020, opera esclusivamente per i danni cagionati da condotte commissive e non si estende alle omissioni o inerzie del soggetto agente. L’approvazione di una delibera consiliare, mediante votazione nominale, integra una condotta positiva e volontaria, che non può essere riqualificata come omissione solo perché priva di approfondimento istruttorio. La motivazione contenuta nella delibera dimostra, invece, la sussistenza di una valutazione ponderata, idonea a escludere la configurabilità della colpa grave.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, con sentenza n. 19/2023, aveva rigettato l’azione di responsabilità promossa dalla Procura regionale nei confronti dei componenti pro tempore della Giunta comunale e del segretario comunale di un ente territoriale.
La Procura contestava agli amministratori di avere illegittimamente “accordato”, con deliberazione della Giunta, un’integrazione del compenso al difensore di fiducia del Comune. Il danno complessivo era quantificato in euro 6.032,26, ripartito in quote di euro 1.005,37 ciascuna, a titolo di colpa grave. I giudici di prime cure ritenevano l’azione infondata per assenza dell’elemento soggettivo e per mancata prova del danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’Appello esamina dapprima le eccezioni preliminari. Rigetta quelle relative alla pretesa nullità o inesistenza delle notifiche, rilevando che gli atti hanno comunque raggiunto il loro scopo ex art. 44 c.g.c., senza pregiudizio per i diritti di difesa.
Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi. L’art. 190, comma 2, c.g.c. impone la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto, ma la Procura ha indicato i passaggi motivazionali censurati e offerto una lettura alternativa delle norme, consentendo di individuare le critiche alla sentenza.
Nel merito, la Corte affronta la questione centrale dello scudo erariale. La Procura sosteneva che il pregiudizio derivasse da comportamenti omissivi, posti in essere “senza alcun approfondimento istruttorio o analisi critica”, e che l’art. 21 del d.l. n. 76 del 2020 non si applicasse.
Il Collegio non condivide questa impostazione. Le contestazioni si riferiscono, in realtà, a condotte positive: gli amministratori hanno adottato, all’unanimità e mediante appello nominale, la delibera di integrazione; il segretario ha reso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativa. Si tratta di un’azione voluta e non di una mera inerzia.
La delibera, inoltre, risulta adeguatamente motivata: dà atto che la causa si è rivelata più impegnativa del prevedibile, per le numerose udienze e i tentativi di conciliazione sopravvenuti, rendendo necessario aggiornare il calcolo delle competenze. Tale motivazione rende ostensibili gli accertamenti compiuti e contraddice la tesi dell’assenza di analisi.
Infondato è anche il motivo sull’insussistenza del danno. La Corte osserva che il preventivo iniziale aveva carattere “di massima”, riferito alla gestione ordinaria e salvo conguaglio, sicché le ulteriori attività non potevano ritenersi assorbite. L’appello è pertanto rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
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Nota della Redazione
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