Decadenza del permesso di costruire decorre dalla consegna del titolo (TAR Toscana n. 891 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine annuale per l’inizio dei lavori assentiti con il permesso di costruire decorre dalla materiale consegna del titolo al destinatario, non dalla sua adozione. Il permesso ha natura ampliativa e produce effetti dall’emanazione, ma gli effetti pregiudizievoli — come la decadenza per mancato inizio dei lavori — postulano la conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato. L’amministrazione, una volta attivata, deve verificare l’effettività dell’inizio dei lavori in esatta corrispondenza al progetto assentito. Il provvedimento che esclude la decadenza non è mera conferma, ma esito di nuova istruttoria, ed è autonomamente impugnabile; il ricorso avverso di esso è tempestivo. L’interesse a ricorrere del proprietario finitimo sussiste anche quando la visuale panoramica sia soltanto peggiorata, non esclusa.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili siti in prossimità di una nuova costruzione plurifamiliare, hanno impugnato il permesso di costruire n. 2526/2022 rilasciato dal Comune di Fosdinovo, la nota con cui l’ente ha escluso l’intervenuta decadenza del titolo e hanno chiesto la condanna dell’amministrazione ad adottare i provvedimenti repressivi conseguenti. La nuova opera, oltre a porre questioni di distanze legali, peggiora la visuale panoramica di cui i ricorrenti godono dai propri fabbricati.

Il ricorso era affidato a due motivi: la violazione del termine annuale per l’inizio dei lavori e i vizi di istruttoria e partecipazione procedimentale. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità del gravame, sostenendo che il permesso era conosciuto dai ricorrenti dal gennaio 2023 e che la nota impugnata costituirebbe mera conferma del titolo. In sede cautelare il ricorso era stato accolto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari. Quanto alla tardività, i ricorrenti hanno contestato specificamente la nota con cui l’amministrazione, sulla base di una nuova istruttoria avviata su istanza dei proprietari finitimi, ha ritenuto ancora efficace il titolo. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la decadenza opera ex lege, ma richiede la formale attestazione dell’amministrazione, per assicurare il contraddittorio con il privato sui presupposti di fatto e di diritto.

Quanto all’interesse a ricorrere, il Collegio ha confermato la sussistenza della vicinitas e del pregiudizio derivante dall’opera. Secondo l’orientamento dell’Adunanza Plenaria, l’interesse può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni e può essere precisato nel corso del processo. Non occorre la prova piena del danno: basta la ragionevole possibilità di lesione della situazione giuridica affermata.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Richiamando la giurisprudenza sull’efficacia temporale del permesso, il Tribunale ha ribadito che il dies a quo del termine annuale non è la data di adozione del titolo, ma quella della sua materiale consegna. Poiché il permesso è stato ritirato il 14.12.2022, la comunicazione di inizio lavori del 23.11.2023 rispetta il termine annuale. Inoltre, il muro di contenimento cui le parti resistenti riconducono l’inizio dei lavori risulta inserito nelle tavole grafiche allegate al permesso. Irrilevante è che l’opera sia stata realizzata da terzi: ciò che conta è la riferibilità oggettiva dell’opera a quelle assentite.

Il secondo motivo è parimenti respinto. L’amministrazione ha esaminato la domanda dei ricorrenti e compiuto gli accertamenti necessari; manca la prova di elementi conoscitivi che i ricorrenti avrebbero potuto introdurre nel procedimento, peraltro iniziato su loro stessa istanza. Il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite in favore del Comune e della società controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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