Ottemperanza al titolo del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 2866 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando risultano integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ossia l’accertata mancata impugnazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Spetta all’amministrazione resistente allegare e provare l’avvenuto pagamento delle spettanze, non potendo il giudice supplire all’assoluta inerzia dell’ente. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina l’esecuzione del titolo entro un termine determinato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è invece automatica: essa presuppone una valutazione di equità che può condurre al rigetto della relativa domanda.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro di primo grado, con la quale era stato accertato il diritto alla ricostruzione di carriera per il servizio di pre-ruolo, al riconoscimento di una determinata anzianità alla conferma in ruolo e al pagamento di differenze retributive, oltre interessi.

Il titolo era stato notificato ai fini dell’esecuzione e, decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l’amministrazione era rimasta inerte. Di qui il ricorso, con il quale la parte ha domandato anche la condanna alle astreintes e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza provare alcun pagamento.

La Motivazione della Corte

La decisione muove dalla verifica dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il giudice accerta, sulla base della documentazione in atti, la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La sentenza azionata non risulta gravata ed è divenuta definitiva.

Sul piano dell’onere probatorio il Collegio rileva che nulla è stato dimostrato dal Ministero resistente in ordine al pagamento delle spettanze dovute. L’amministrazione, quindi, non ha fornito alcun elemento idoneo a contrastare la fondatezza della domanda.

Conseguentemente il ricorso è accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo qui azionato. Il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Dirigente della competente Direzione generale, o un funzionario dallo stesso delegato e munito delle adeguate competenze tecniche, che provvederà su istanza della parte alla scadenza del termine, nell’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il compenso è determinato e liquidato con successivo decreto collegiale.

È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes. Il giudice non ritiene equa l’applicazione di tale misura nel caso concreto, tenuto conto anche del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza. Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura commisurata alla natura delle questioni, di non particolare complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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