Onere della prova sull’epoca di realizzazione dell’abuso edilizio e comunicazione di avvio (TAR Campania n. 2246 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, incombe sul privato l’onere della prova relativo all’epoca di ultimazione dell’opera, dovendo egli dimostrare con ragionevole certezza che il manufatto è stato realizzato entro una data determinata, al fine di beneficiare di una sanatoria speciale o di escludere la necessità di un titolo abilitativo ratione temporis. Nei procedimenti repressivi edilizi non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, in ragione della natura vincolata del potere esercitato. L’eventuale omissione della fase partecipativa è irrilevante se il privato non dimostra che la sua partecipazione avrebbe potuto determinare un esito diverso.

Il Fatto

Un Comune campano ha ingiunto a due proprietari la demolizione di opere edilizie realizzate in difetto di permesso di costruire su un fondo agricolo. L’ordinanza si fondava su una relazione tecnica di sopralluogo che accertava la presenza di due manufatti: il primo in corso di realizzazione, con struttura in cemento armato e ampliamento a forma di L, il secondo ultimato e destinato ad uso abitativo con annessa pertinenza agricola.

I proprietari hanno impugnato l’ingiunzione davanti al TAR Campania, deducendo che il primo manufatto altro non sarebbe stato se non un deposito di attrezzi agricoli preesistente al 1° settembre 1967, documentato in un atto notarile del 2011, rispetto al quale sussisterebbero mere difformità. Hanno inoltre lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento repressivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo muovendo dalla regola consolidata secondo cui, in materia urbanistica, grava sul privato l’onere probatorio circa l’epoca di realizzazione dell’opera. Il ricorrente è l’unico soggetto nella disponibilità dei documenti utili a dimostrare con ragionevole certezza la data di ultimazione del manufatto. Il Tribunale richiama sul punto un orientamento uniforme, citando Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2020 n. 454, Cons. Stato, sez. II, 24 luglio 2019 n. 5220 e plurimi precedenti della stessa sezione salernitana.

Nel caso concreto, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova idonea a sovvertire l’accertamento comunale. Il rogito del 9 giugno 2011 non contiene alcun elemento concreto per ritenere che il fabbricato agricolo ivi menzionato coincida con il manufatto descritto nell’ordine di riduzione in pristino. Quanto al secondo manufatto, la sua illiceità non è stata neppure contestata. Il primo ordine di censure risulta pertanto infondato in punto di fatto.

Il secondo motivo è parimenti respinto. I ricorrenti non hanno offerto elementi atti a dimostrare l’erroneità della valutazione comunale né che la loro partecipazione al procedimento, se pretermessa, avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Il Collegio richiama i propri precedenti per affermare che la comunicazione di avvio di cui all’art. 7, l. n. 241 del 1990 non è necessaria nei procedimenti repressivi edilizi, come ribadito da TAR Campania, Salerno, sez. II, 13 novembre 2025 n. 1866.

Il ricorso è dunque integralmente rigettato. Le spese di lite sono poste a carico dei ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo, pari a euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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