NASpI e decadenza: rileva solo l’effettivo svolgimento dell’attività autonoma (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2402 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla NASpI prevista dall’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 presuppone l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale produttiva di reddito, contemporanea alla percezione del trattamento di disoccupazione, e l’omessa comunicazione all’INPS entro il mese dall’inizio dell’attività ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015. La mera titolarità di partita IVA non integra di per sé il presupposto della decadenza, occorrendo l’accertamento sostanziale dell’attività svolta, il cui onere probatorio grava sull’Istituto. Il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e omette di censurare un’autonoma e sufficiente ragione del decisum è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

L’INPS impugna in Cassazione la sentenza n. 397/2023 della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che in riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto a percepire la NASpI in relazione a un rapporto di lavoro subordinato cessato nel maggio 2015. La lavoratrice non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Il ricorso dell’Istituto si fonda su un unico motivo, con cui si contesta l’interpretazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015 accolta dai giudici di appello, secondo cui la decadenza non opera quando l’assicurato comunichi tardivamente lo svolgimento di un’attività autonoma, anche preesistente al periodo di percezione dell’indennità.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 impone al lavoratore che, durante la percezione della NASpI, intraprenda un’attività autonoma o di impresa individuale di informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo presunto. L’art. 11, comma 1, lett. c), del medesimo decreto commina la decadenza dalla fruizione della NASpI nel caso di inizio dell’attività senza la prescritta comunicazione.

Il Collegio richiama il proprio orientamento, già espresso in Cass. n. 846/2024, Cass. n. 1053/2024 e Cass. n. 22924/2024. Da tali precedenti si evince che la fattispecie cui si correla la decadenza è costituita dall’omessa comunicazione della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma produttiva di reddito. Non è necessario che l’attività sia stata intrapresa dopo l’inizio del periodo di percezione della NASpI.

Su questa base la Corte rileva che il ricorso è inammissibile per una ragione assorbente. La sentenza impugnata non fonda il riconoscimento della prestazione soltanto sul profilo interpretativo censurato dall’Istituto, ma soprattutto sul rilievo che nel caso concreto non vi era stato alcun effettivo svolgimento di attività produttiva di reddito. La Corte territoriale ha accertato che la lavoratrice era titolare di partita IVA solo in qualità di amministratrice unica di una società inattiva da anni e che percepiva redditi esclusivamente dal rapporto di lavoro subordinato.

I giudici di appello hanno inoltre affermato che la mera titolarità di partita IVA non è sufficiente a escludere l’erogazione dell’indennità, occorrendo l’effettivo svolgimento dell’attività autonoma, presupposto indispensabile per la comunicazione dei redditi, e che l’INPS, sul quale grava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato che alla titolarità formale si accompagnasse l’effettivo esercizio dell’attività nel periodo di riferimento.

Il motivo di ricorso non si confronta con questo percorso argomentativo, che costituisce ratio decidendi autonoma e sufficiente. L’Istituto omette di censurare l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale sull’assenza di attività effettiva. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002. Nulla sulle spese, per l’assenza di attività difensiva della parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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