Le istanze di rateizzazione valgono come riconoscimento del debito e interrompono la prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10195 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rateizzazione di una cartella di pagamento, facendo ritenere conosciute le cartelle relative alle somme che ne costituiscono l’oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 cod. civ. e preclude al contribuente la possibilità di eccepire utilmente la mancata conoscenza delle cartelle stesse e degli atti impositivi presupposti. La presentazione di un’istanza di rateizzazione relativa a un debito che si assume mai notificato integra un comportamento incompatibile con la mancata conoscenza della cartella, comportando conseguentemente l’interruzione della prescrizione. La valutazione dell’istanza di rateizzazione come atto interruttivo costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata.
Il Fatto
La società contribuente proponeva dinanzi al Tribunale domanda di annullamento di numerose cartelle di pagamento e avvisi di addebito emessi da INPS e INAIL, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti e di aver appreso dell’esistenza delle iscrizioni a proprio carico solo tramite un estratto di ruolo. La società eccepiva, pertanto, la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che le istanze di rateizzazione prodotte dagli enti fossero idonee a interrompere la prescrizione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, avverso la sentenza della Corte territoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente la questione relativa all’interesse ad agire della società, rilevando che l’affermazione del giudice di prime cure sulla sussistenza di tale interesse non era stata censurata in appello, con conseguente definitività di tale statuizione.
Con riferimento al primo e al secondo motivo di ricorso, concernenti la nullità della sentenza per omessa pronuncia e per motivazione apparente in relazione al disconoscimento delle notifiche, la Corte li ha dichiarati inammissibili. I motivi non si confrontavano con il percorso motivazionale della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto irrilevante l’esame delle notifiche stante la produzione, per tutte le cartelle, di istanze di rateizzazione idonee a interrompere la prescrizione. La doglianza, pur formalmente qualificata come vizio di omessa pronuncia, investiva in realtà la valutazione di superfluità dell’esame di documenti, non sindacabile in quella sede.
Quanto al terzo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 2944 cod. civ., la Corte lo ha ritenuto infondato. Richiamando il precedente di Cass. n. 3414/2024, ha affermato che la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento, vale di norma quale atto interruttivo della prescrizione. La Corte ha aggiunto un rilievo di ordine logico: la richiesta di rateizzazione di una cartella che si assume mai notificata costituisce un comportamento incompatibile con la mancata conoscenza della cartella stessa, comportando l’interruzione della prescrizione.
Le restanti censure, relative alla mancata produzione delle istanze di rateizzazione, alla ritenuta notifica di una specifica cartella e alla inesistenza della notifica via PEC effettuata da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi, sono state dichiarate inammissibili, in quanto dirette a ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie non più esperibile in sede di legittimità, trattandosi di doppia conforme. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alle spese nei confronti dell’INAIL.
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Nota della Redazione
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