Decadenza dalla rateazione e termine per la notifica della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 8263 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rateazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato, il termine biennale di decadenza di cui all’art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997, nella formulazione vigente ratione temporis, riguarda la notificazione della cartella di pagamento e non la mera iscrizione a ruolo. La riscrittura dell’art. 3-bis ad opera dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 non ha efficacia retroattiva, poiché l’art. 15, comma 2, del medesimo decreto ne circoscrive l’applicazione alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta ivi indicati. È pertanto errata la sentenza che verifichi l’osservanza del termine con riferimento alla sola iscrizione a ruolo, anziché alla notifica della cartella. La motivazione sintetica non integra il vizio di motivazione apparente ove enunci il criterio giuridico posto a fondamento della decisione.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva una cartella di pagamento, notificata il 30 gennaio 2014, con la quale l’Agenzia delle entrate richiedeva somme per IVA e IRAP riferite agli anni d’imposta 2006 e 2008, a seguito di tre distinte iscrizioni a ruolo scaturite da altrettanti controlli automatizzati ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972. La contribuente aveva ottenuto la rateizzazione dei debiti ed era successivamente decaduta dal beneficio per il mancato versamento di alcune rate.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, ritenendo non provata la notifica degli atti prodromici. La CTR della Sicilia accoglieva l’appello dell’Ufficio, reputando legittimo l’operato dell’Agenzia per essere l’iscrizione a ruolo intervenuta entro il termine biennale dell’art. 3-bis, comma 5. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la motivazione apparente della sentenza di appello, è infondato. La Corte osserva che la CTR ha esposto una motivazione effettiva, indicando il criterio giuridico — l’iscrizione a ruolo entro il termine biennale — posto a fondamento della ritenuta conformità a legge dell’operato agenziale. Solo la violazione del c.d. minimo costituzionale integra il vizio denunciato, secondo la Sez. U n. 8053 del 07.04.2014. La censura relativa al secondo ruolo è inoltre inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto gli atti processuali idonei a dimostrare l’asserita non contestazione.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce i dati temporali: la cartella è stata notificata il 30 gennaio 2014, mentre le rate inadempiute risalgono al 30 novembre 2011, al 30 aprile 2012 e al 31 maggio 2011. Il quadro normativo rilevante copre dunque l’arco compreso tra il 31 maggio 2011 e il 30 gennaio 2014.

In tale periodo, l’art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997 — nella versione anteriore alla sostituzione operata dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 — stabiliva che la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 dovesse essere eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata. La formulazione entrata in vigore il 28 dicembre 2011 manteneva identica la previsione del comma 5, estendendola al nuovo comma 4-bis.

La Corte precisa che la riscrittura dell’intero art. 3-bis, con l’abbandono del meccanismo decadenziale in favore di un semplice rinvio all’art. 15-ter d.P.R. n. 602/1973, è intervenuta solo dal 22 ottobre 2015. L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 159/2015 ne esclude espressamente l’efficacia retroattiva, riferendone l’applicazione alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta ivi richiamati.

Ne consegue l’errore di diritto della CTR, che ha attribuito rilevanza, ai fini dell’osservanza del termine biennale, alla iscrizione a ruolo anziché alla notifica della cartella, contravvenendo al dettato del comma 5 nella versione vigente ratione temporis. Il secondo motivo va dunque accolto. Restano assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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