Notifica PEC da indirizzo non registrato e onere di allegare il pregiudizio (Cass. civ. Sez. V n. 8261 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, ricavabile dal tenore dell’indirizzo del mittente. Grava sul contribuente l’onere di allegare e provare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello registrato. La relativa eccezione, ove si versi in ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione, non è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il ricorso per cassazione che non si confronti con il complessivo contenuto motivazionale della sentenza impugnata, estrapolandone un singolo passaggio decontestualizzato, viola i principi di precisione e di autosufficienza ed è inammissibile.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa due comunicazioni di iscrizione ipotecaria, deducendo vizi delle correlate notifiche e l’omessa notificazione del sotteso preavviso. Nel contraddittorio dell’agente della riscossione, la CTP rigettava il ricorso con sentenza depositata nell’ottobre 2018.
Il contribuente proponeva appello, parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana solo in punto di eccessività della somma liquidata a titolo di spese. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; resisteva l’Agenzia delle entrate-Riscossione, a ministero dell’Avvocatura generale dello Stato, con controricorso. Il ricorrente depositava ampia memoria telematica nel gennaio 2025, insistendo nelle proprie ragioni.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali il contribuente denunciava la violazione degli art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 140 cod. proc. civ., lamentando l’omessa notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle esattoriali. Entrambi i motivi sono dichiarati inammissibili.
Il primo motivo, osserva la Corte, oltre a violare il principio di precisione, non rispetta il principio di autosufficienza, poiché richiama atti e documenti dei gradi di merito non localizzati né trascritti, e non chiarisce in cosa consistano le denunciate violazioni di legge. Soprattutto, esso non si confronta con il complessivo contenuto motivazionale della sentenza impugnata, della quale estrapola un singolo passaggio, decontestualizzandolo e travisandone il significato.
La CTR, infatti, aveva da un lato affermato, quale giudizio di fatto non censurato, che la comunicazione preventiva era stata ritualmente notificata mediante invio diretto di raccomandata a mezzo di poste private, secondo la documentazione prodotta; dall’altro aveva escluso che il contribuente avesse proficuamente contestato l’esistenza del debito tributario, sottolineando come lo stesso avesse fatto riferimento a un avviso di accertamento a lui notificato e a cartelle di pagamento. La Corte rileva inoltre che il ricorrente non riferisce di aver mai denunciato nei gradi di merito l’omessa notifica delle cartelle esattive, con conseguente violazione del divieto di novum.
Il secondo motivo, volto a dedurre l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per difetto di notifica del preavviso, segue le sorti del primo. Esso è altresì cumulativo, deducendo un vizio di motivazione sotto la specie dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., norma che non contempla tale censura.
Il terzo motivo concerne la dedotta inesistenza giuridica della notifica a mezzo PEC effettuata da indirizzo del concessionario non registrato nei pubblici registri. La Corte lo dichiara infondato. Anzitutto, l’eccezione non è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, non vertendosi in ipotesi di inesistenza, ma al più di nullità, della notificazione. Nel merito, la Corte ribadisce il condivisibile insegnamento di Sez. 5, n. 18684 del 03/07/2023, secondo cui l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, occorrendo che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello registrato. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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