Correzioni di errore materiale sul cognome delle parti nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 18042 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inesatta indicazione del nome o del cognome di una parte nell’epigrafe del provvedimento integra un errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ. ogni volta che l’inesattezza non determini incertezza sull’identificazione sostanziale della parte e sulle conseguenti posizioni processuali. La correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta e può essere rilevata d’ufficio in qualsiasi tempo, ai sensi dell’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è individuabile una parte vittoriosa e una parte soccombente, con la conseguenza che nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato.

Il Fatto

Con una precedente ordinanza la Corte aveva dichiarato inammissibile la domanda di revocazione proposta avverso un’altra ordinanza depositata nel 2018. Il difensore di una delle ricorrenti ha presentato istanza di correzione di errori materiali contenuti in quella decisione, segnalando che il cognome dei ricorrenti e il nome di uno di essi erano stati indicati in modo inesatto, così come la denominazione della società ricorrente, e che gli stessi errori si ripetevano in una pagina successiva.

Per la trattazione dell’istanza è stata fissata la camera di consiglio. Il decreto di fissazione è stato comunicato a tutte le parti; l’amministrazione finanziaria resistente non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la possibilità di emendare, con ordinanza, gli errori materiali caduti sull’indicazione delle parti contenuti in un provvedimento della Corte di cassazione. Il Collegio muove dalla previsione dell’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., che consente di chiedere la correzione e di rilevarla anche d’ufficio in qualsiasi tempo.

La Corte richiama la costante giurisprudenza secondo cui l’inesatta indicazione del nome di una parte nell’epigrafe della sentenza rientra nella nozione di errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., tutte le volte in cui l’inesattezza non implichi un’incertezza sulla sua identificazione sostanziale e sulle conseguenti posizioni processuali. Nel percorso argomentativo richiama la Cass. n. 11972 del 2003 e, con riferimento all’erronea indicazione del cognome di una delle parti, la Cass. n. 6399 del 2005.

Nella specie l’errore è caduto su una sola lettera del cognome dei ricorrenti, sul nome di uno di essi e sulla denominazione della società ricorrente. Tale evenienza non incide sull’identificazione sostanziale delle parti né sulle loro posizioni processuali, così che la correzione può essere disposta nel senso richiesto.

Sulla spesa il Collegio osserva che nessun provvedimento deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, nel quale non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente, come affermato dalle Sezioni Unite n. 29432 del 2024. La Corte dispone quindi che, nel provvedimento oggetto di correzione, le indicazioni inesatte siano lette e intese nel senso corretto e manda alla cancelleria per l’annotazione dell’ordinanza sull’originale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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