Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela e spese secondo soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 12418 del 03.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento, disposto dall’ente impositore a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale della delibera tariffaria su cui l’imposizione si fondava, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, non potendo riconoscersi idoneità al passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto non più attuale. Le spese del giudizio estinto seguono il criterio della soccombenza virtuale, applicabile in tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere, e sono poste a carico dell’amministrazione che, con l’annullamento in autotutela, ha confermato il vizio dell’atto impositivo.

Il Fatto

La società, titolare di una filiale bancaria nel territorio del comune, riceveva un avviso di pagamento TARI per l’anno 2018, emesso sulla base della delibera comunale n. 16/2018 che aveva approvato le tariffe. Avendo già presentato istanza di rettifica della categoria tariffaria, la società impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale dichiarava il ricorso inammissibile per mancata prova della notifica. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale riconosceva l’ammissibilità del ricorso originario ma lo rigettava nel merito, escludendo l’obbligo di motivazione della delibera tariffaria.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’obbligo, previsto dall’art. 69, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, di indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, nonché la sproporzione dei coefficienti applicati alla categoria bancaria rispetto a quelli di categorie similari. Nelle more del giudizio di legittimità, l’ente impositore annullava in autotutela il provvedimento impugnato, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la delibera tariffaria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando come l’art. 46 d.lgs. n. 546/1992 disciplini espressamente la cessazione della materia del contendere nel processo tributario, prevedendo l’estinzione del giudizio con decreto del presidente o con sentenza della commissione.

Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha precisato che l’annullamento in via di autotutela degli atti impositivi impugnati comporta la cessazione della materia del contendere, cui consegue l’estinzione del processo con la caducazione delle pronunce di merito non passate in giudicato. L’estinzione non può pertanto dar luogo alla sopravvivenza della sentenza di merito, ai sensi dell’art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., perché il sopravvenire di un fatto nuovo, esterno al processo, diretto a far venire meno l’oggetto stesso del giudizio, priva le parti dell’interesse ad ottenere una pronuncia ormai inutile.

La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, cassando senza rinvio la decisione impugnata. Ha altresì regolato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del comune, atteso che l’annullamento in autotutela da parte dell’amministrazione stessa ha confermato l’illegittimità dell’atto impositivo.

Ha infine escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che tale misura, avendo natura eccezionale e sanzionatoria, è di stretta interpretazione e si applica ai soli casi tipici di rigetto dell’impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, non anche all’ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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