Sanzioni non dovute per incertezza normativa sulla soggettività del bookmaker estero (Cass. civ. Sez. V n. 17518 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010, esiste una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia mediante propri intermediari senza concessione. La Corte costituzionale n. 27 del 2018 ha riconosciuto che l’art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998 si prestava a una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno di tale soggettività passiva. Ne consegue che le sanzioni irrogate al bookmaker per tali annualità non sono dovute, restando ferma la debenza del tributo.

Il Fatto

Una società di scommesse con sede in altro Stato membro riceveva un avviso di accertamento per tributi e sanzioni relativi a operazioni di gioco realizzate nell’anno 2009, contestati in qualità di obbligato in solido nei confronti di una ricevitoria operante in Italia. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza impugnata, confermava la statuizione di primo grado, ritenendo il bookmaker estero unico obbligato al pagamento del tributo e non applicabile l’esimente invocata.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione con otto motivi, tra cui la questione della soggettività passiva del bookmaker estero, il difetto di motivazione dell’atto impositivo, la mancata notifica del processo verbale di constatazione al coobbligato solidale e la non debenza delle sanzioni per incertezza normativa. Resisteva con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020, causa C-788/18, con la quale è stata esclusa qualsiasi discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri: l’art. 56 TFUE non osta a una normativa che assoggetti a imposta i centri di trasmissione dati stabiliti in Italia e, in solido e in via eventuale, gli operatori esteri loro mandanti.

Quanto ai motivi sul merito impositivo, il primo, il secondo, il terzo, il quarto e l’ottavo sono stati dichiarati manifestamente infondati. La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento e ha ribadito che la Corte costituzionale n. 27 del 2018 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220 del 2010 solo nella parte in cui, per le annualità anteriori al 2011, assoggettavano all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Per tali annualità non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione, secondo la combinazione con l’art. 1, comma 66, lett. a), legge n. 220 del 2010. Il presupposto impositivo è riferibile a entrambi i soggetti, tenuti in via solidale paritetica; irrilevante è che verifica e accertamento abbiano avuto a oggetto le ricevitorie, essendo l’avviso notificato anche al CTD.

Il quinto motivo è stato giudicato infondato: l’atto impugnato recava indicazioni idonee a consentire la difesa, e la contribuente era stata posta in condizione di comprendere genesi, natura e ragioni della pretesa. Il sesto motivo è parimenti infondato: il processo verbale di constatazione non è necessario per rendere legittimo il successivo avviso, e nella specie difettava il presupposto di fatto dell’accesso, ispezione o verifica, non risultando svolta alcuna attività nei confronti della società non residente.

È stato invece accolto il settimo motivo. La Corte ha riaffermato che l’incertezza normativa oggettiva tributaria ricorre quando è impossibile individuare con sicurezza la norma applicabile, desumibile da una serie di fatti indice. Poiché la Corte costituzionale n. 27 del 2018 ha riconosciuto che la previsione si prestava a un duplice esito interpretativo e che la disposizione del 2010 è intervenuta per orientare la scelta, la fattispecie rientra nell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. Le sanzioni irrogate per l’anno 2009 sono pertanto non dovute, mentre il resto del ricorso è rigettato, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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