Inammissibile il ricorso che non indica atti e collocazione della prova notificatoria (Cass. civ. Sez. V n. 664 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la correttezza della notificazione dell’atto presupposto è inammissibile quando non indichi specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali si fonda, non ne riassuma il contenuto o non ne trascriva i passaggi essenziali e non fornisca i dati necessari alla loro individuazione quanto al momento della produzione nei gradi di merito. L’onere di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. impone al ricorrente di misurare la censura con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il motivo che si limiti a contestare in fatto l’esito del procedimento notificatorio, senza aggredire l’accertamento compiuto dal giudice di merito, è generico e non assolve il predetto onere.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la cartella esattoriale con cui gli si intimava il pagamento di IRPEF, addizionale comunale e regionale per l’anno d’imposta 2006, deducendo la nullità della cartella per omessa notifica dell’atto presupposto. L’Agenzia delle Entrate eccepiva la regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento.
La C.t.p. di Roma dichiarava inammissibile il ricorso per mancata chiamata in causa della società concessionaria; la C.t.r. del Lazio rigettava l’appello, ritenendo correttamente eseguita la notifica. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente lamentava la falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., sostenendo che la C.t.r. avesse rigettato l’appello senza accertare in concreto i tentativi di notifica a mani proprie, la prova del deposito nella casa comunale, l’affissione dell’avviso e l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il mezzo, infatti, non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata ed è generico per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La C.t.r. aveva argomentato in modo esaustivo, sulla base della documentazione in atti, l’esistenza e la correttezza della notifica dell’avviso di accertamento quale atto prodromico della cartella, ricostruendo puntualmente in fatto l’iter notificatorio.
La censura, invece, senza alcuna indicazione della produzione e della collocazione della documentazione afferente alla notifica, si limitava ad affermare l’assenza di prova dei tentativi di notifica e delle ricerche dell’agente notificatore. Così formulata, non si misura con le argomentazioni della decisione impugnata.
La Corte ribadisce l’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e dei dati necessari alla loro individuazione quanto al momento della produzione nei gradi di merito, richiamando Cass. n. 777 del 2019, Cass. n. 23575 del 2015 e Cass. Sez. U. n. 22726 del 2011. Tale onere, aggravato dall’art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149/2022, applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023, non è rispettato quando il motivo non indichi i documenti, non ne riassuma il contenuto e non identifichi la fase processuale della loro produzione, come chiarito da Cass. Sez. U. n. 8950 del 2022.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia, con i conseguenti effetti in tema di contributo unificato.
Nota della Redazione
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