Deduzione costi d’impresa solo nell’esercizio di competenza (Cass. civ. Sez. V n. 22123 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall’art. 75 TUIR vigente ratione temporis (oggi art. 109 TUIR), sono vincolanti sia per il contribuente sia per l’erario e, per la loro inderogabilità, non ammettono alcun giudizio sull’esistenza o meno di un danno erariale. Non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza di danno per l’erario. Resta ferma la facoltà della parte di domandare il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate negli anni di reale competenza a causa di un errore contabile di imputazione temporale degli oneri.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria effettuava verifiche fiscali nei confronti di una società operante nel leasing di autoveicoli per l’anno 2007 e notificava un avviso di accertamento con otto rilievi in materia di Ires e Iva. La società impugnava l’atto, senza contestare i rilievi n. 4 e n. 7, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso.
In appello la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’impugnazione, annullando l’avviso quanto ai rilievi nn. 1, 2 e 3 e confermando nel resto la decisione di primo grado. La società proponeva ricorso per cassazione con sette motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva e proponeva ricorso incidentale per la parte in cui era rimasta soccombente in secondo grado.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi riguardano le riprese relative alle minusvalenze da vendita di autovetture già concesse in leasing. La Corte rileva che il giudice d’appello ha fondato la presunzione di maggiori ricavi sulla antieconomicità delle cessioni rispetto alle quotazioni di mercato, con scostamenti superiori a cinquemila e anche a seimila Euro, e che la società non ha offerto la prova contraria di aver tentato di vendere a prezzo congruo. Le censure miravano in realtà a un riesame del fatto, non consentito in sede di legittimità: i motivi sono rigettati.
Il terzo e il quarto motivo attengono all’utilizzo del fondo svalutazione crediti. La Corte osserva che spetta al contribuente provare di aver posto in essere le attività esigibili da un imprenditore diligente per il recupero dei propri crediti e l’inesigibilità degli stessi. La società non indica quali iniziative abbia assunto né produce documentazione, limitandosi a una lettura alternativa delle risultanze di causa; la pretesa non contestazione delle proprie allegazioni è smentita dal costante contrasto dell’Amministrazione. I motivi sono respinti.
Il quinto motivo concerne il regime del pro rata. La Corte conferma che la tenuta di una contabilità separata per l’attività non prevalente non esclude di per sé l’applicazione della disciplina, e che la mera occasionalità dell’attività di finanziamento non è stata dimostrata. Non essendo contestato il calcolo effettuato dall’ufficio sulla base della stessa dichiarazione, il motivo è infondato.
Il sesto e il settimo motivo investono la conferma, nell’anno 2007, degli effetti delle perdite disconosciute nel 2006 con atto impugnato e non definitivo. La Corte esclude il vizio di motivazione richiamando il regime della doppia conforme e l’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., e ritiene configurabile una pronuncia implicita per relationem. Il rimedio esperibile era la sospensione del giudizio relativo all’anno 2007 ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., non la censura in cassazione.
Il ricorso incidentale dell’Agenzia è invece accolto. La Corte ribadisce che non è consentito dedurre un costo in un esercizio diverso da quello di competenza e cassa con rinvio la decisione, perché il giudice del merito rivaluti se i costi in questione siano da imputare per competenza all’anno 2007.
Nota della Redazione
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