Impugnazione del provvedimento SUAP già deciso: inammissibile per ne bis in idem (TAR Sicilia n. 2296 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’inammissibilità del ricorso deriva dalla mancanza delle condizioni dell’azione o dei presupposti processuali ed è sempre rilevabile dal giudice anche d’ufficio, oltre che sollevabile dalle parti o da chiunque vi abbia interesse nel processo. La riproposizione dell’impugnazione del medesimo provvedimento, già scrutinato con sentenza anche se appellata, è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, ricavabile dagli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., che vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia. La successiva notificazione del medesimo atto può rilevare al più ai fini della decorrenza del termine perentorio per l’originario ricorso, ma non consente di rimettere in discussione il provvedimento già definito.
Il Fatto
Il ricorrente gestiva a Palermo un B&B, comunicato al Comune con una SCIA protocollata nel dicembre 2019. Con determinazione del Capo Area del SUAP dell’ottobre 2024, il Comune lo ha dichiarato decaduto dalla SCIA in conseguenza di un provvedimento antimafia interdittivo emesso dal Prefetto nell’aprile 2023.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento di quella determinazione, deducendo la violazione dell’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 e sostenendo che, in presenza di una SCIA, l’unico potere dell’amministrazione è quello dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, trattandosi di attività privata di modeste dimensioni. La Prefettura ha eccepito l’inammissibilità, per essere il provvedimento già impugnato e definito con sentenza del marzo 2025, e l’irricevibilità per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione della difesa erariale, ritenuta ammissibile perché nel processo amministrativo l’inammissibilità è sempre rilevabile anche d’ufficio e può essere sollevata da chiunque vi abbia interesse, stante lo stretto collegamento tra l’informazione antimafia interdittiva, adottata ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. n. 159/2011, e il provvedimento del SUAP di decadenza della SCIA.
Nel merito, la determinazione del Comune era già stata impugnata dinanzi al Tribunale con ricorso definito dalla Sezione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. del 28 marzo 2025, appellata dallo stesso ricorrente innanzi al CGARS, con gravame ancora pendente.
La pretesa di rimettere in discussione quel provvedimento viola il principio del ne bis in idem, ricavabile dagli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in applicazione del quale è vietato al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, come affermato dal Consiglio di Stato Sez. IV n. 2721 del 20.03.2024. Ne consegue l’inammissibilità del gravame.
Il ricorso è inoltre infondato alla luce di quanto già statuito nella precedente sentenza, che ha rigettato le censure fondate sulla natura di atto privato della SCIA e sulla conseguente asserita inammissibilità della sua revoca. La rinotifica del provvedimento avrebbe potuto rilevare solo ai fini della decorrenza del termine perentorio per l’originario ricorso, ma, essendo l’atto identico a quello già contestato e definito, la conseguenza non può che essere l’inammissibilità del ricorso successivo. Le spese sono compensate per il carattere meramente processuale della pronuncia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.