Asseverazione sopravvenuta e valutazione sostanziale del requisito economico (TAR Lazio n. 2156 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio e revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, il requisito della capacità economica del datore di lavoro non può essere valutato dal solo dato formale dell’asseverazione di cui all’art. 1 legge n. 12/1979. Quando la domanda è stata proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 73/2022, il documento è richiesto, per l’art. 44, comma 3, D.L. n. 73/2022, solo al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. L’amministrazione è tenuta a una valutazione sostanziale del presupposto economico, anche tramite consultazione delle banche dati e con riguardo ad elementi ulteriori rispetto all’utile di impresa, quali il fatturato, il numero di dipendenti e la regolarità contributiva. La revoca adottata a notevole distanza temporale dall’ingresso, a fronte di un rapporto di lavoro concretamente instaurato, impone di verificare i principi di buona fede e dell’affidamento e la possibile conversione del titolo in permesso per attesa occupazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma, in data 13.2.2025, ha revocato il nulla osta in precedenza rilasciato in suo favore per lavoro subordinato e ha contestualmente rigettato la domanda di autorizzazione all’ingresso. L’atto si fonda sull’assenza dell’asseverazione compilata da un professionista o dalle organizzazioni datoriali, ritenuta indispensabile per provare il requisito economico del datore ai sensi dell’art. 44 D.L. n. 73/2022.

Il ricorrente deduce di essere entrato in Italia il 22.9.2022 e di avere immediatamente richiesto l’appuntamento in Prefettura; il rapporto di lavoro si era poi svolto per diversi mesi con buste paga ed estratto contributivo. Sostiene inoltre che la domanda, proposta il 27.1.2022, è anteriore all’entrata in vigore del citato decreto e chiede tutela dell’affidamento e dell’eventuale permesso per attesa occupazione. La misura cautelare, respinta in primo grado, è stata accolta in appello dal Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, a un esame più approfondito rispetto alla fase cautelare, ritiene il ricorso fondato. Preliminarmente osserva che il D.L. n. 73/2022 è entrato in vigore il 22.6.2022, quindi dopo la presentazione dell’istanza del 27.1.2022. Ne deriva che, per l’art. 44, comma 3, l’asseverazione avrebbe dovuto essere prodotta solo al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, mai avvenuta per problemi organizzativi della Prefettura.

Il Tribunale rileva poi che in giudizio è stato provato lo svolgimento del rapporto di lavoro per diversi mesi, elemento non neutro ai fini della prova della capacità economica. Nell’atto impugnato l’amministrazione si è limitata a prendere atto dell’assenza dell’asseverazione, senza ulteriori valutazioni, neppure tramite consultazione delle banche dati.

Non vale a colmare la lacuna la memoria depositata in giudizio: si tratta di motivazione postuma e comunque fondata sul solo utile di impresa. Il Collegio richiama l’art. 44 D.L. n. 73/2022 e la circolare n. 3 del 5.7.2022 dell’INL, che richiama l’art. 9 D.M. 27.5.2020: quest’ultimo considera in alternativa anche il fatturato superiore a 30.000 euro, oltre a ulteriori elementi come il numero di dipendenti, il tipo di attività e la regolarità contributiva. L’utile di impresa, chiarisce il Tribunale, non può essere l’unico parametro di valutazione.

Infine, l’intervallo temporale tra l’ingresso e la revoca, unito alla conclusione del rapporto con il datore originario, impone di valutare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in applicazione dei principi di buona fede e dell’affidamento. Il provvedimento è pertanto annullato, salve le future determinazioni dell’amministrazione, che dovrà convocare nuovamente il ricorrente. Le spese sono compensate, con restituzione del contributo unificato in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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