Fondazioni lirico-sinfoniche: lo scorrimento presuppone un vincitore non rinunciante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5238 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assunzioni presso le fondazioni lirico-sinfoniche, il diritto allo scorrimento della graduatoria postula che il candidato si trovi in posizione utile, il che presuppone che il vincitore abbia rinunciato all’assunzione. Laddove la sentenza impugnata abbia accertato in fatto che il vincitore non ha rinunciato e che l’assunzione non è mai stata offerta, la censura che solleciti un diverso accertamento è inammissibile nel giudizio di legittimità. Qualora la decisione si fondi su plurime rationes decidendi, ciascuna autonoma e idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere riferiti a ciascuna di esse, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
Un musicista proponeva domanda nei confronti di una fondazione lirico-sinfonica per sentir accertare il proprio diritto all’assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di “primo dei primi violini”, quale candidato utilmente collocato in graduatoria, e ottenere il risarcimento del danno. La Corte d’appello confermava il rigetto del Tribunale. Il ricorrente censurava la sentenza, deducendo che, una volta indetta la procedura selettiva, la fondazione fosse obbligata ad assumere il vincitore e che il mancato scorrimento della graduatoria, determinato dall’attesa della definizione del contenzioso promosso dal candidato escluso, integrasse violazione dei principi in tema di impiego pubblico e di correttezza e buona fede.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile in tutte le sue articolazioni. La sentenza impugnata si fonda su plurime rationes decidendi: da un lato, ha escluso l’applicabilità alle fondazioni lirico-sinfoniche della disciplina dello scorrimento della graduatoria propria del pubblico impiego; dall’altro, ha accertato in fatto che il candidato vincitore non aveva mai rinunciato all’assunzione, mai offerta dalla fondazione ad alcun candidato.
Quest’ultimo accertamento è di per sé idoneo a sorreggere il rigetto della domanda. Il ricorrente, essendo solo idoneo e non vincitore, avrebbe potuto vantare un diritto all’assunzione per scorrimento soltanto a condizione che quel diritto fosse venuto meno in capo all’unico vincitore. La censura che addebita la violazione delle norme sulla responsabilità precontrattuale e sugli obblighi di buona fede non scalfisce la ratio facti, poiché il diritto allo scorrimento presuppone necessariamente la posizione utile in graduatoria.
Il motivo che contesta l’accertamento della mancata rinuncia tacita del vincitore è, altresì, inammissibile perché sollecita un diverso accertamento fattuale, non compiuto dai giudici di merito. La Corte rammenta l’orientamento consolidato per cui, ove la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili a ciascuna, a pena di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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