Decadenza dal TFA sostegno per mancata frequenza e autonomia regolamentare dell’Ateneo (Cons. Stato n. 5428 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, l’Università può disciplinare con il regolamento didattico di corso gli obblighi di frequenza e le relative conseguenze, ivi compresa la decadenza dello studente che non abbia assicurato la presenza minima richiesta. La sospensione del percorso costituisce evenienza eccezionale, ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla fonte regolamentare e subordinata a una tempestiva istanza documentata dello studente, non essendo sufficiente una generica comunicazione di impedimento. La mancata integrale frequenza e la mancata partecipazione all’esame finale producono la decadenza quale esito vincolato dell’azione amministrativa, con preclusione dell’iscrizione in sovrannumero al ciclo successivo se non previo superamento delle prove di ammissione.
Il Fatto
Il ricorrente, dottorando di ricerca, aveva sostenuto le prove del corso di specializzazione per il sostegno (cd. TFA sostegno) presso un Ateneo, risultando idoneo ma non vincitore, con conseguente diritto all’iscrizione in sovrannumero in un ciclo successivo ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. c), d.m. n. 92/2019. Ammesso in sovrannumero, si era immatricolato e aveva versato integralmente le tasse accademiche. Prima dell’inizio delle lezioni, a mezzo del proprio legale, aveva comunicato all’Università di non poter partecipare ai corsi perché impedito all’estero, riservandosi di produrre documentazione.
Solo dopo la conclusione del corso, avendo nel frattempo subito una detenzione all’estero, l’interessato aveva diffidato l’Ateneo alla ricostruzione del rapporto universitario e all’ammissione in sovrannumero, chiedendo in subordine il rimborso delle tasse. L’Università aveva respinto le richieste, disponendo che per frequentare il corso occorreva superare nuovamente le prove di ammissione. Il TAR aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma integralmente la sentenza di primo grado. Il collegio muove dalla qualificazione del TFA sostegno come corso di specializzazione post lauream di durata annuale, con costante obbligo di frequenza, comprensivo di laboratori e prove pratiche. Su tale premessa riconosce che la stessa disciplina statale abilita gli Atenei a regolamentare gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi: l’art. 1, comma 3, d.m. n. 283/2024 rimette agli atenei la disciplina degli aspetti organizzativi e didattici con propri bandi, mentre l’art. 12, comma 2, d.m. n. 270/2004 attribuisce al regolamento didattico di corso la determinazione degli obblighi di frequenza.
Quanto al d.m. n. 92/2019, l’art. 3, comma 4, ammette assenze nella misura del 20 per cento di ciascun insegnamento e impone la frequenza integrale per tirocinio e laboratori. Da ciò la Corte deduce che la decadenza dai corsi di sostegno, lungi dall’essere vietata, risulta implicitamente imposta quando tali obblighi non siano assicurati. Il regolamento didattico di corso, pertanto, è legittimamente intervenuto nel quadro delle indicazioni statali.
La Corte esamina poi l’art. 4, comma 4, lett. a), d.m. n. 92/2019, che l’appellante invocava a sostegno della sospensione. Rileva che la posizione del ricorrente non rientra in tale lettera, bensì nella lett. c), relativa agli inseriti in graduatoria non in posizione utile. La lett. a) riguarda i soggetti che, pur in posizione utile, hanno sospeso il percorso prima di iscriversi: la norma disciplina i presupposti dell’iscrizione in sovrannumero e non quelli della sospensione dal corso. Nessuna violazione del principio di massima partecipazione, poiché l’interessato era stato effettivamente ammesso in sovrannumero ed era poi decaduto per fatto sopravvenuto.
Decisiva è la considerazione sull’impedimento addotto. La Corte riconosce che la detenzione all’estero costituisce impedimento oggettivo e involontario, ma esclude che esso giustifichi un diritto alla conservazione illimitata della posizione di idoneo conseguita anni prima. L’appellante non aveva presentato alcuna tempestiva istanza di sospensione: la nota inviata a mezzo del legale si limitava a rappresentare un generico impedimento all’estero, senza le precisazioni e la documentazione necessarie. Solo a corso concluso erano state rappresentate le ragioni della mancata frequenza. L’art. 149 r.d. n. 1592/1933 e le fonti interne dell’Ateneo non erano state correttamente attivate.
Quanto al rimborso delle tasse, la Corte esclude che la clausola regolamentare di non restituzione integri una previsione vessatoria, trattandosi di conseguenza dell’interruzione del rapporto per fatto dello studente. Sulla domanda di esenzione dal contributo unificato, il collegio conferma la declinatoria di giurisdizione in favore del giudice tributario, non avendo l’appellante proposto specifiche censure. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese per complessità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
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