Obbligo di ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e poteri del commissario (TAR Campania n. 541 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) cod. proc. amm., l’amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il giudice amministrativo nomina commissario ad acta il responsabile dell’ufficio competente, con facoltà di delega a un funzionario, assegnando all’amministrazione un termine di 60 giorni e al commissario un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. L’astreinte, prevista dall’art. 114 comma 4 lett. e) cod. proc. amm., è liquidata nella misura degli interessi legali, computati dal sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza sino all’adempimento, con tetto massimo del 10% dell’importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015 per due annualità, con condanna dell’amministrazione all’erogazione del buono elettronico e al pagamento delle spese.
Il ricorso è notificato e depositato il 14 novembre 2025. La ricorrente espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione avverso il titolo, passato in giudicato come da certificazione in atti, e che lo stesso è stato notificato per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero si costituisce con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La sentenza risulta passata in giudicato. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. All’esito, la prova dell’adempimento dovrà essere depositata mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
Il Collegio nomina quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
È accolta anche la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114 comma 4, lett. e) cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Quanto ai criteri, il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo e anche con commissario insediato, in situazione di esercizio concorrente del potere (Adunanza Plenaria n. 8/2021); il limite massimo è la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, per evitare una sproporzionata locupletazione (Adunanza Plenaria n. 7/2019). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, con riduzione del 50% trattandosi di ricorso seriale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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