Impugnabilità delle fatture GSE e periculum non documentato (TAR Lombardia n. 645 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È quanto meno dubbia la diretta impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo delle fatture, degli avvisi di pagamento e delle comunicazioni di compensazione adottati dal GSE in esecuzione di delibere ARERA, trattandosi di atti aventi natura provvedimentale la cui riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo va verificata nel merito. Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile non può essere allegato in termini generici di rischio di compromissione della stabilità economica dei Portfolio di appartenenza delle società ricorrenti, ma deve essere documentato e soggettivizzato in relazione alla specifica situazione patrimoniale e finanziaria di ciascuna società. L’operatore del settore energetico, chiamato ad agire con qualificata diligenza, è tenuto ad approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare pretese ragionevolmente prevedibili, anche alla luce del quadro normativo di riferimento. Il recupero delle somme eventualmente riscosse resta comunque possibile in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
Il Fatto
Numerose società operanti nel settore delle energie rinnovabili, qualificate come SPV – special purpose vehicles, hanno impugnato dinanzi al TAR Lombardia le fatture e le richieste di pagamento emesse dal GSE in attuazione delle delibere ARERA n. 266/2022/R/EEL e n. 143/2023/R/EEL. Tali atti trovano fondamento nell’art. 15-bis del decreto-legge n. 4/2022 e nei commi da 30 a 38 della legge n. 197/2022, che disciplinano interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Con successivi motivi aggiunti, le società hanno esteso l’impugnazione alle diffide di pagamento, alle fatture e alle comunicazioni di compensazione inviate dal GSE a partire dal 17 febbraio 2026, chiedendone la sospensione cautelare. Le ricorrenti hanno dedotto il rischio di compromissione della stabilità economica dei Portfolio di investimento cui appartengono, evidenziando l’incidenza delle compensazioni previste sulla gestione finanziaria delle singole società.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, pur riservando al merito la valutazione approfondita delle eccezioni pregiudiziali. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che gli atti impugnati con i motivi aggiunti — fatture, avvisi di pagamento e comunicazioni di compensazione adottati dal GSE — presentano un dubbio profilo di impugnabilità diretta e di riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, questione dichiaratamente impregiudicata.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha osservato che il pregiudizio è stato allegato in termini generici, quale rischio di compromissione della stabilità economica dei Portfolio di appartenenza, senza essere documentato e soggettivizzato in relazione alla specifica situazione patrimoniale e finanziaria delle singole società ricorrenti.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che l’operatore del settore, in ragione del tempo di maturazione delle pretese del GSE e del noto quadro normativo, era tenuto ad adottare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare una situazione ragionevolmente prevedibile, anche con riferimento agli investimenti effettuati.
Da ultimo, il TAR ha valorizzato la circostanza che il recupero delle somme eventualmente riscosse sarà comunque possibile in caso di decisione di merito favorevole alle ricorrenti, circostanza che riduce il carattere irreparabile del pregiudizio lamentato. Le società sono state condannate in solido al pagamento delle spese di fase, liquidate in euro 1.000,00 in favore del GSE e in euro 1.000,00 in favore di Arera.
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Nota della Redazione
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