Decadenza tributaria e scissione soggettiva degli effetti della notifica (Cass. civ. Sez. V n. 30221 del 16.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dell’atto da parte del contribuente. Una volta che il contribuente eccepisca la decadenza, egli non può limitarsi a contestare la tardività, ma deve prendere posizione sui dati di notifica risultanti dagli atti già acquisiti al giudizio.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione, per conto di un Comune, ha intimato al contribuente il pagamento dell’ICI per l’anno 2009. La questione centrale riguarda la pretesa tardività dell’esercizio del potere impositivo.
Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso; la CGT II della Calabria ha confermato la pronuncia, rilevando che l’avviso di accertamento presupposto era stato notificato tra il 5 dicembre 2014 e il 3 febbraio 2015 e che la cartella era stata notificata il 16 maggio 2019, prima del decorso del termine quinquennale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 e dell’art. 2948, n. 4, cod. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte affronta innanzitutto un profilo preliminare, dichiarando il ricorso tempestivamente notificato: la sentenza impugnata, depositata il 23 agosto 2023, non era stata notificata e la notifica a mezzo PEC era stata accettata il 29 febbraio 2024, nel rispetto del termine semestrale dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito il motivo è infondato. Il contribuente sosteneva che, una volta eccepita la decadenza, l’onere di provare la tempestività della notifica dell’avviso gravasse sull’ente impositore. La Corte ribalta l’assunto: se è vero che il ricorrente ha denunciato la decadenza, egli avrebbe comunque dovuto prendere posizione sui dati riguardanti la notifica dell’avviso risultanti dalla cartella di pagamento già agli atti. Una prova era disponibile e su di essa il contribuente avrebbe dovuto chiarire le ragioni della dedotta tardività.
Sotto altro profilo il motivo è anche inammissibile, poiché il ricorrente non ha chiarito né riportato la doglianza sollevata in proposito con l’atto introduttivo e reiterata in appello.
La Corte esamina poi il computo dei termini. Ai sensi dell’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Poiché il pagamento dell’ICI avviene con due versamenti nel corso dell’anno, per l’anno 2009 l’avviso andava notificato entro il 31.12.2014. La notifica, avvenuta tra il 5 dicembre 2014 e il 3 febbraio 2015, va intesa come data di spedizione e data di consegna: l’avviso non è dunque tardivo.
Trova applicazione il consolidato principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Per il rispetto del termine decadenziale assume rilievo la data in cui l’ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica dell’atto, e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (richiamate Cass., Sez. U, n. 40543/2021, Rv. 663252-01). Ne consegue che il termine di prescrizione è stato tempestivamente interrotto. Il ricorso è rigettato, nulla sulle spese, con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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