Revocazione per errore di fatto limitata alla condanna alle spese (Cass. civ. Sez. V n. 17529 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., integra l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. la condanna alle spese di lite pronunciata a favore di una parte che, pur vittoriosa, non si è costituita ed è rimasta intimata, non avendo essa sostenuto alcuna spesa. Non giustificano invece la revocazione le mere inesattezze o i refusi del provvedimento che non incidono sulla decisione, né la prospettazione di un errore revocatorio enunciato in modo generico. La circostanza fattuale estranea al vaglio di legittimità e non dedotta nei motivi del ricorso introduttivo o del ricorso per cassazione non può fondare l’impugnazione revocatoria.
Il Fatto
Gli eredi del contribuente hanno impugnato un avviso di accertamento relativo all’i.m.u. del 2012, concernente un immobile assegnato in sede di separazione. Il ricorso è stato accolto in primo grado e rigettato in appello, su reclamo del Comune.
Proposto ricorso per cassazione, la Sezione Tributaria lo ha rigettato con ordinanza n. 6544 del 3 marzo 2023, condannando i ricorrenti alle spese. Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione, deducendo plurimi errori nella ricostruzione dei fatti e l’erronea condanna alle spese. Il Comune, ritualmente evocato, è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i profili di asserito errore revocatorio. Le inesattezze dedotte — la premessa di “fondatezza” del ricorso, l’attribuzione dello status di coniuge a un soggetto diverso e l’omesso esame del pagamento del saldo del tributo — costituiscono, secondo la Corte, meri refusi o circostanze ininfluenti ai fini della decisione. Il pagamento del tributo, in particolare, è circostanza fattuale estranea al giudizio di legittimità e non risulta dedotta nei motivi del ricorso introduttivo o del ricorso per cassazione.
La Corte rileva inoltre che l’asserito errore è prospettato in modo generico, mediante il richiamo a una “errata collocazione temporale del contesto di fatto e di diritto”. La mancata applicazione della novità normativa introdotta dalla legge n. 44 del 2012, di conversione del d.l. n. 16 del 2012, potrebbe semmai integrare una violazione di legge, non un errore nella ricostruzione dei fatti.
La Corte osserva, per completezza, che l’ordinanza n. 6545 del 3 marzo 2023, resa sull’annualità 2013 tra le stesse parti, ha ritenuto applicabile la modifica di cui all’art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in legge n. 44 del 2012. Tale disposizione — secondo cui l’assegnazione della casa coniugale si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione — è entrata in vigore il 29 aprile 2012 e, in assenza di deroga al principio generale di cui all’art. 3 dello Statuto dei contribuenti, opera solo dal periodo d’imposta successivo, cioè dal 2013.
Il ricorso è invece accolto nel motivo concernente la condanna alle spese. Questa si fonda su un errore: la parte vittoriosa non si era costituita con controricorso ed era rimasta intimata, non sostenendo alcuna spesa. La Corte richiama, su un caso analogo, Cass., Sez. 3, 28 giugno 2005, n. 13915. Ne consegue la revoca parziale dell’ordinanza impugnata limitatamente alla condanna alle spese, che non può avere luogo, con integrale compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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