Decadenza triennale e riliquidazione della pensione: incide solo sui ratei pregressi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15447 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza prevista dall’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), non preclude il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, ma opera soltanto sulle differenze dei ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale. Il diritto a pensione costituisce diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza; un’interpretazione che estendesse la decadenza all’intera pretesa di rideterminazione, travolgendo i ratei infratriennali e futuri, sarebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. ogni volta in cui la misura della prestazione non salvaguardi il nucleo essenziale della stessa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 07.12.2017, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a riliquidare la pensione della ricorrente con la rivalutazione dei contributi agricoli ai sensi dell’art. 7, l. n. 683/1993.
I giudici territoriali hanno dato atto che la pensionata aveva contenuto la domanda nei limiti del triennio anteriore al deposito del ricorso introduttivo e hanno reputato infondato il rilievo dell’Istituto secondo cui la maturazione della decadenza ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970 dovesse avere conseguenze totalmente preclusive del diritto al ricalcolo. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo; la controricorrente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo di censura denunciava violazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011, nonché degli artt. 252 att. c.c. e 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991). L’Istituto sosteneva che la Corte di merito avesse erroneamente riconosciuto il diritto al ricalcolo in aumento della pensione in godimento, sul presupposto che la decadenza incidesse solo sui ratei pregressi e non sullo stesso diritto alla riliquidazione.
Il motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito che la decadenza ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970 si applica esclusivamente alle differenze sui ratei maturati prima del triennio dalla domanda giudiziale, in coerenza con la previsione dell’art. 6, d.l. n. 103/1991.
Il fondamento di tale lettura risiede nella qualificazione del diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985).
Ha osservato il Collegio che un’interpretazione opposta, estesa all’intera pretesa di rideterminazione, travolgerebbe anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, risultando incompatibile con l’art. 38 Cost. ogniqualvolta la misura della prestazione non salvaguardi il nucleo essenziale della stessa. Sul punto ha richiamato Cass. n. 17430 del 2021, cui hanno dato continuità Cass. nn. 123 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023.
Il ricorso è stato quindi rigettato. Poiché l’orientamento consolidato si è formato solo successivamente alla notifica del ricorso — essendo stata espressa opinione antitetica da Cass. n. 28416 del 2020 — la Corte ha ravvisato giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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