Vittime del dovere: la nozione di particolari condizioni ambientali e operative (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15449 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di vittime del dovere, la nozione di particolari condizioni ambientali o operative richiede l’esistenza, o anche solo il sopravvenire, di circostanze straordinarie e di fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Spetta al giudice di merito identificare, caso per caso, l’elemento che comporti un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. L’attribuzione della tutela è il risultato di questa valutazione del quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro. L’accertamento così compiuto, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità e non è censurabile sotto l’apparente prospettazione di vizi di violazione di legge.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto in favore di un militare lo status di vittima del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 564, legge n. 266 del 2005. Il lavoratore era stato comandato in missioni internazionali in Norvegia del Nord, Danimarca e Siria e, per le condizioni operative incontrate, era divenuto inidoneo al servizio all’età di quarant’anni. La decisione richiamava in particolare una missione svolta a temperature estreme, al buio, con turni di servizio all’esterno, pernottamento in tende impiantate sulla neve e alimentazione limitata a latte condensato.
Il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal lavoratore con controricorso, censurando il ragionamento della corte territoriale.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 1, comma 564, citato, nonché dell’art. 1, lettere B e C, d.P.R. n. 243 del 2006. Il Ministero sosteneva che la missione rientrava nelle mansioni ordinarie del militare, ufficiale delle truppe alpine, e che era stato omesso l’accertamento sulla specialità della missione e sull’esposizione a un rischio maggiore rispetto all’attività svolta.
La Corte ha ritenuto il motivo privo di pregio. Il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, comprese le Sezioni Unite n. 6214 del 2022, Cass. n. 8824 del 2023, Cass. n. 16569 del 2020, Cass. n. 24592 e n. 9322 del 2018, nonché la pronuncia delle Sezioni Unite n. 759 del 2017, che ha offerto la puntuale esegesi della disposizione.
Secondo tale indirizzo, la condizione ambientale e operativa particolare è quella che si colloca al di fuori del modo di svolgimento dell’attività generale, cioè normale. La Corte ha poi ribadito, richiamando Cass. n. 29819 del 2022, che le particolari condizioni implicano circostanze straordinarie e fatti di servizio che espongono il dipendente a maggiori rischi o fatiche, rendendo necessario identificare caso per caso il fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità.
Nel caso concreto, la corte territoriale aveva effettuato la valutazione di merito del peculiare rischio, evidenziando le particolari condizioni ambientali e operative della missione, in linea con l’accertamento di primo grado. L’esposizione a rischio maggiore è stata dunque accertata e, a fronte di una doppia decisione conforme, non è censurabile in sede di legittimità: sotto l’apparente prospettazione di vizi il motivo mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa quando è denunciato un vizio motivazionale.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Quanto all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, il Collegio ha escluso la sussistenza dei relativi presupposti, non applicandosi la norma alle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento del contributo mediante la prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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