Decadenza del vincolo espropriativo e inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità (TAR Calabria n. 107 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo preordinato all’esproprio ha durata di cinque anni e sorge con l’efficacia dell’approvazione del piano urbanistico. La dichiarazione di pubblica utilità può essere emanata solo entro la vigenza di quel termine; se interviene dopo la scadenza, è inefficace ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001. La mera adozione della proposta di reiterazione del vincolo, seguita dalla pubblicazione per le osservazioni e dall’inoltro alla Regione, non ne determina la valida rinnovazione, perché il vincolo sorge solo con l’approvazione del piano. Il decreto di occupazione d’urgenza emanato in assenza di un valido vincolo e di una efficace dichiarazione di pubblica utilità è illegittimo e va annullato.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile adibito ad abitazione familiare, impugnava il decreto di occupazione di urgenza emesso dal Comune per la realizzazione di un’opera di riqualificazione di aree degradate, insieme agli atti anteriori e successivi, tra cui la deliberazione di approvazione del progetto definitivo e il provvedimento di presa di possesso. Chiedeva inoltre la reintegrazione in forma specifica e il risarcimento del danno.
Secondo la prospettazione della ricorrente, alla data della dichiarazione di pubblica utilità era già decorso il quinquennio dal sorgere del vincolo preordinato all’esproprio e non era stata approvata alcuna variante di reiterazione. I Comuni resistenti eccepivano l’irricevibilità per mancata impugnazione della delibera dichiarativa della pubblica utilità e sostenevano la legittimità degli atti, richiamando una delibera consiliare di reiterazione del vincolo. Il Collegio concedeva la tutela cautelare e, all’esito dell’udienza, accoglieva il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità: il ricorso non si limita a impugnare il decreto di occupazione, ma indica espressamente quale atto presupposto anche la delibera giuntale di approvazione del progetto. La censura è quindi ammissibile.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale richiamando l’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001, che colloca l’apposizione del vincolo al primo passaggio del procedimento espropriativo, e l’art. 9, comma 1, secondo cui il vincolo sorge dal momento in cui diviene efficace l’approvazione del piano urbanistico. L’art. 9, comma 2 fissa in cinque anni la durata del vincolo e consente l’emanazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità solo entro quella vigenza. Il successivo art. 12, comma 3 sancisce che, in assenza del vincolo, la dichiarazione di pubblica utilità non è efficace.
Dalla documentazione in atti emerge che il vincolo era sorto con la deliberazione consiliare pubblicata nel novembre 2017, mentre la dichiarazione di pubblica utilità, disposta con la delibera di approvazione del progetto definitivo del dicembre 2022, è intervenuta ben oltre il quinquennio. Essa è pertanto inefficace. Non coglie nel segno l’argomento della difesa comunale sulla intervenuta reiterazione: la delibera consiliare richiamata costituisce mera adozione della proposta di reiterazione, con pubblicazione all’albo per trenta giorni e inoltro alla Regione per eventuali osservazioni. Manca dunque l’approvazione del piano che sola fa sorgere il vincolo.
Da questa declaratoria discende l’illegittimità del decreto di occupazione d’urgenza, emesso in assenza di un valido vincolo e di una efficace dichiarazione di pubblica utilità, nonché del provvedimento di presa di possesso, entrambi annullati. L’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori censure.
Il Collegio ritiene infine irrilevante la documentazione comunale concernente un’ingiunzione a demolire per abuso edilizio. Il procedimento ablatorio e quello di repressione dell’abuso differiscono per presupposti, natura del potere esercitato e provvedimento finale, dovendo quest’ultimo obbedire al principio di tipicità degli atti amministrativi. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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