Ottemperanza al giudicato su abuso dei contratti a termine (TAR Sicilia n. 2287 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia accertato l’abuso del contratto a termine nel comparto scolastico ed abbia condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è giustificata dalla natura vincolata dell’attività esecutiva e dalla necessità di assicurare l’effettività della tutela, con facoltà di delega e senza ulteriore compenso in virtù della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è determinata nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina commissariale. Restano ferme le spese di lite, liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, con cui era stata accertata l’illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il limite dei 36 mesi e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato, tra l’altro, al pagamento di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, delle differenze retributive per progressione di carriera e all’accredito di euro 2.000,00 sulla “Carta del docente” per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023.
L’Amministrazione non aveva dato attuazione al titolo. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e la condanna al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il giudicato si è formato in data 28 luglio 2025, come da attestazione in atti, e gli adempimenti propedeutici risultano espletati. La sentenza è stata notificata presso la sede dell’Amministrazione in data 26.6.2025; il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 12 novembre 2025, oltre il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Accertata la fondatezza della domanda, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo con il pagamento delle somme e degli accessori, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La scelta si fonda sulla natura vincolata dell’attività esecutiva e sull’assenza di margini discrezionali in capo all’Amministrazione debitrice.
Il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine l’Amministrazione non abbia adempiuto, adottando ogni misura idonea al pagamento entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Nessun compenso aggiuntivo è riconosciuto, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Quanto alla penalità di mora, la domanda è accolta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La misura è determinata negli interessi legali su quanto dovuto, con dies a quo dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente e dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo o, in mancanza, nel giorno da cui ha efficacia la nomina del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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