Ottemperanza al giudicato sul beneficio della carta elettronica docente (TAR Campania n. 2829 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando il titolo esecutivo non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’ordine di provvedere comprende il puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato. Il commissario ad acta è ausiliario del giudice e il relativo incarico è intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Al commissario è riconosciuto il compenso secondo il d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentarsi, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del medesimo d.P.R. È dovuta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna dell’amministrazione scolastica al riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022.
La sentenza era stata notificata all’amministrazione e non era stata impugnata. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Il titolo esecutivo non è stato impugnato, circostanza attestata da apposita certificazione di cancelleria, ed è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata.
Il ricorso è pertanto accolto e l’amministrazione viene ordinate di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato in questa sede.
Quanto al commissario ad acta, il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio. Esso non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, secondo l’indirizzo richiamato dal C.G.A.R.S. n. 138/2015 e dalla ordinanza del TAR Campania n. 2039/2019. Il compenso verrà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 e all’art. 56 del medesimo testo, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare Min. Tesoro n. 75 del 3.12.1991. La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non al deposito della relazione.
Il Collegio dispone inoltre il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo, onerando la parte interessata di attivarsi per l’insediamento del commissario in caso di perdurante inerzia. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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