Legittimo il declassamento nella scheda valutativa senza obbligo di motivazione analitica (TAR Lombardia n. 4822 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le variazioni delle aggettivazioni contenute nelle schede valutative della documentazione caratteristica non devono essere analiticamente argomentate, costituendo esse stesse la motivazione del giudizio finale. La motivazione della scheda risiede nella coerenza complessiva tra i giudizi analitici e il giudizio conclusivo, non nella menzione di specifici episodi. Le valutazioni periodiche sono autonome e indipendenti l’una dall’altra, sicché la legittimità del giudizio non può essere scrutinata mediante raffronto con le pregresse documentazioni caratteristiche. Il sindacato del giudice amministrativo resta confinato ai vizi macroscopici di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei presupposti di fatto.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha impugnato due schede valutative della documentazione caratteristica. Con la prima, relativa al periodo 12.10.2020-05.07.2021, è stato giudicato “nella media” a seguito di declassamento dal precedente giudizio di “superiore alla media”; con la seconda, relativa al periodo 06.07.2021-05.07.2022, è stato parimenti giudicato “nella media”.
Il ricorrente ha dedotto l’insufficienza della motivazione, l’illogicità del peggioramento di qualità considerate stabili, la mancata contestazione delle criticità e l’assenza di riscontro nella condotta e nei risultati. Ha inoltre prospettato eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, disparità di trattamento, contraddittorietà interna e intento punitivo. Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma si sono costituiti chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato orientamento secondo cui le variazioni di aggettivazione non richiedono argomentazione analitica, perché costituiscono esse stesse la motivazione del giudizio finale. Richiama sul punto T.A.R. Piemonte, III, 6 giugno 2026, n. 1293. La motivazione della scheda risiede nella coerenza complessiva tra le sue parti, in particolare tra giudizi analitici e giudizio finale, e non nella menzione di episodi specifici, come affermato da Cons. Stato, sez. II, 18 novembre 2025, n. 9006.
Il documento non deve riportare un elenco analitico di fatti, ma raccogliere un giudizio sintetico sul servizio svolto nel periodo considerato. Il giudizio complessivo può essere anche estremamente sintetico, purché trovi corrispondenza nelle aggettivazioni delle singole parti della scheda, secondo Cons. Stato, Sez. II, 30 dicembre 2025, n. 10395.
Nel caso concreto l’onere motivazionale è assolto mediante la compilazione dei moduli. Le valutazioni delle Parti I, II e III sono concordate tra le autorità intervenute e coerenti con i giudizi della Parte IV. Le voci sintetiche si collocano quasi tutte al terzo gradino su cinque della scala, donde l’immediata coerenza con la qualifica “nella media”. Quanto alla Parte IV, nella prima scheda il ricorrente è descritto come “di buone qualità complessive”, con “a tratti minor senso di responsabilità” e rendimento “nettamente inferiore alle aspettative” ma di “livello soddisfacente”; nella seconda come soggetto che “ha lavorato con normale impegno e analoga determinazione”.
Sul rapporto con le valutazioni pregresse, il Collegio richiama il principio di autonomia delle valutazioni periodiche: ogni scheda si riferisce a un arco temporale specifico ed è indipendente dalle precedenti. La funzione del documento è riscontrare il rendimento nel solo periodo considerato, sicché è irrilevante che in precedenza siano stati conseguiti giudizi migliori (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1656). Le capacità personali sono suscettibili di variazione in base alle attività svolte, ai contesti e al tempo, come ribadito da T.A.R. Piemonte, Sez. III, 26 marzo 2026, n. 740.
Quanto al secondo motivo, i documenti caratteristici sono connotati da altissima discrezionalità e impingono nel merito dell’azione amministrativa. Il sindacato di legittimità è ammesso solo in caso di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità, senza invasione della sfera discrezionale (cfr. Cons. Stato, sez. II, 20 ottobre 2025, n. 8123). Nel caso di specie non emergono vizi macroscopici. Non è ravvisabile alcun intento punitivo, essendo il giudizio complessivamente positivo, senza aggettivazioni inferiori alla media. Il ricorso è pertanto respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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