Decorrenza della nomina nei concorsi straordinari di riordino e questione di costituzionalità (Cons. Stato n. 10345 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi straordinari per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato, la decorrenza giuridica ed economica della nomina decorre dal giorno successivo alla conclusione del corso di formazione tecnico-professionale, non dalla data di disponibilità delle vacanze organiche. La legge n. 95/2017, come modificata dall’art. 14, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 126/2018, esclude espressamente l’estensione del principio dell’annualità e della retrodatazione, con una scelta legislativa che non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo. La norma sopravvenuta ha natura interpretativa e non innovativa, e si applica quindi anche alle procedure concorsuali in corso, senza violare il principio del tempus regit actum. Il richiamo alle regole del bando e all’art. 20-quater d.P.R. n. 337/1982 è inconferente, riguardando la disciplina ordinaria e non le procedure straordinarie di riordino. La questione di legittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., è rilevante e non manifestamente infondata.

Il Fatto

Gli appellanti, appartenenti alla Polizia di Stato e vincitori di concorsi straordinari per vice sovrintendenti tecnici, hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 5507/2024 che aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti di nomina. Essi rivendicavano il riallineamento dell’anzianità alla data di disponibilità delle rispettive vacanze organiche, indicata nel 1° gennaio 2007 o, in subordine, nel 31 dicembre 2016.

Il primo giudice aveva ritenuto insindacabile la scelta legislativa di ancorare la decorrenza alla fine del corso di formazione e priva di fondamento la questione di costituzionalità. Due appelli proposti separatamente contro la stessa sentenza sono stati riuniti e assegnati alla Sezione Sesta con decreto presidenziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le censure, sostanzialmente coincidenti. La norma applicata dal Ministero prevede che i vincitori dei concorsi banditi nel triennio 2017-2019 conseguano la nomina con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla conclusione del rispettivo corso. La disposizione, si osserva, esclude expressis verbis l’estensione del principio dell’annualità e non contempla alcuna retrodatazione.

La Corte ricorda che la Pubblica Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel decidere se e quando coprire i vuoti di organico, trattandosi di scelta attinente all’autoorganizzazione dell’ente, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 2654/2021 e da Cons. Stato, sez. V, n. 4533/2022. Non convince la tesi secondo cui la procedura sarebbe un semplice concorso interno: essa si colloca nella fase transitoria di riordino delle carriere e si è svolta solo per titoli, con corso trimestrale.

Il richiamo al d.P.R. n. 337/1982 contenuto nel bando non giustifica l’applicazione tout court del regime della retrodatazione, poiché il concorso ha fatto riferimento a una vacanza complessiva verificatasi in più anni. Infondata è anche la censura sul tempus regit actum: la norma del 2018 è espressamente riferita ai concorsi banditi entro il 2017, 2018 e 2019 e ha natura interpretativa, come ritenuto da Cons. Stato, sez. II, n. 9580/2022; l’amministrazione doveva applicare la disciplina vigente al momento dell’atto conclusivo del procedimento.

Le misure hanno carattere straordinario e temporaneo e derogano alla disciplina ordinaria per finalità di riequilibrio degli organici; la differenza rispetto alle procedure ordinarie trova giustificazione nella diversa ratio, secondo Cons. Stato, sez. II, n. 7498/2022. Da ciò l’inapplicabilità dell’art. 20-quater d.P.R. n. 337/1982.

Il Collegio rigetta pertanto tutti i motivi, salvo quello sull’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 126/2018. Diversamente dal TAR, ritiene la questione, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., rilevante e non manifestamente infondata, riservando la decisione all’esito dell’eventuale riassunzione dopo la pronuncia della Corte costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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