Tatuaggi non coperti e idoneità al concorso illegittimo automatismo escludente senza istruttoria (Cons. Stato n. 10342 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi per l’accesso ai ruoli del personale in uniforme, la clausola del bando che richiama i requisiti di idoneità psico-fisica e la previsione della tabella che contempla i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme non autorizzano un’esclusione automatica fondata sulla mera presenza del segno. La Commissione medica di concorso è tenuta a verificare in concreto ubicazione, natura e consistenza del tatuaggio, nonché la sua effettiva visibilità con le divise in dotazione. Ove l’istruttoria sia incompleta e non risulti dimostrata la carenza del requisito escludente, l’esclusione è illegittima e il ricorso va accolto. Gli automatismi escludenti in materia di requisiti fisici cedono di fronte all’onere probatorio che grava sull’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso per esami indetto dalla Regione Sardegna per il reclutamento di personale da inquadrare nell’area A, livello A1, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, approvato con determinazione del 2021. La Commissione medica dell’azienda ospedaliera universitaria la dichiarava non idonea al servizio per la presenza di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme, richiamando la tabella 1, punto 2, lettera b) del regolamento sui requisiti psico-fisici del personale in uniforme.
La candidata impugnava davanti al TAR Sardegna l’elenco degli ammessi al corso di formazione, la clausola del bando e il giudizio finale della Commissione, deducendo difetto di istruttoria, irragionevolezza dell’automatismo e disparità di trattamento rispetto ad altra candidata. In via cautelare otteneva l’ammissione con riserva al corso e agli esami tecnico-pratici. Il TAR rigettava il ricorso, ritenendo sufficiente la presenza e la visibilità del tatuaggio rispetto all’uniforme, senza necessità di ulteriori indagini. Proponeva appello la candidata, contestando il travisamento dei fatti e chiedendo la verificazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’impugnazione muovendo dalla verificazione disposta in sede cautelare e affidata alla facoltà di medicina dell’ateneo cagliaritano. L’accertamento tecnico dimostra che il disegno rilevato su un dito della mano non era un tatuaggio, ma una pigmentazione decorativa del tutto temporanea, della quale nessuna evidenza residuava all’atto della verifica. Quanto al segno sulla nuca, già rimosso dall’interessata, esso era collocato in regione nucale inferiore, in prossimità dell’inserzione del trapezio, e non risultava visibile con alcuna delle tre tipologie di divisa del Corpo, tutte munite di colletto che copre abbondantemente la base del collo.
La Corte rileva che tali risultanze non hanno subito contestazioni, neppure dalla Regione appellata, la quale si è limitata a difendere la legittimità degli atti e ha dichiarato l’interesse ad assumere la candidata nei ruoli. Su questa base il Collegio ritiene fondate le censure proposte sin dal primo grado: la Commissione medica aveva omesso di verificare la natura del piccolo disegno e la concreta visibilità del tatuaggio con l’uniforme, limitandosi a un rilievo formalistico.
Il passaggio centrale riguarda l’onere probatorio. Secondo la Sezione, il punto 2 della tabella 1, nel contemplare le lesioni della cute visibili e i tatuaggi non coperti dall’uniforme, non consentono di prescindere da una valutazione in concreto. Poiché difetta la prova della sussistenza del requisito escludente, l’esclusione non può reggere. L’appello è quindi accolto, la sentenza del TAR annullata e il ricorso di primo grado integralmente accolto.
La Corte compensa integralmente le spese dei due gradi, avuto riguardo alla peculiarità del caso e all’atteggiamento processuale della Regione, mentre pone a carico della soccombente amministrazione le spese di verificazione, liquidate in via definitiva nel medesimo importo già stabilito in via provvisoria.
Nota della Redazione
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