Liquidazione ridotta del compenso nel patrocinio a spese dello Stato anche in caso di soccombenza (TAR Lombardia, Sez. III, decreto collegiale n. 3014 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere determinata nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, ed è dimezzata in applicazione dell’art. 130 del medesimo decreto. L’esito sfavorevole del giudizio, con compensazione delle spese di lite, non preclude la liquidazione dell’onorario in favore del difensore della parte ammessa al beneficio, spettando il compenso in ragione dell’attività difensiva effettivamente prestata e non dell’esito della controversia.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia avverso il provvedimento con cui la Prefettura di Milano aveva rigettato l’istanza di attivazione delle misure di accoglienza in favore del ricorrente. Il giudizio si è concluso con sentenza depositata in data 18.04.2025, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
A seguito dell’esito del giudizio, il difensore della parte ricorrente, già ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto del 14.02.2025, ha avanzato istanza per la liquidazione degli onorari e delle spese dovuti per l’attività difensiva prestata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’istanza, richiamando il quadro normativo di riferimento. L’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, da determinarsi tenendo conto dell’impegno professionale profuso. L’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 precisa i criteri ai quali il giudice deve attenersi: caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività prestata, importanza, natura e difficoltà dell’affare, nonché il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate.
Con specifico riferimento al processo amministrativo, l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 dispone che i compensi spettanti ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato siano dimezzati. Su tale base, il Collegio ha ritenuto congrua la determinazione della somma spettante all’avvocato in euro 1.000,00 per onorari, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, valutata la natura della controversia e l’impegno professionale richiesto.
Il provvedimento conferma, quindi, che la soccombenza della parte e la conseguente compensazione delle spese non incidono sul diritto del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato di ottenere la liquidazione del proprio compenso, che resta ancorato esclusivamente all’attività difensiva prestata e ai parametri normativi di riferimento.
Nota della Redazione
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