Accisa su prodotti alcolici: revoca della licenza e immissione in consumo (Cons. Stato n. 10344 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza fiscale di esercizio del deposito fiscale determina la cessazione del regime sospensivo e l’immediata esigibilità dell’accisa, con obbligazione a carico del depositario revocato. La riammissione in regime sospensivo dei prodotti già immessi in consumo, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.lgs. n. 504/1995, non può operare senza soluzione di continuità quando l’accisa sia rimasta inadempiuta. L’Amministrazione può subordinare l’accoglimento dell’istanza di trasferimento a un mandato irrevocabile di pagamento volto a destinare i proventi della vendita all’Erario: la clausola è ragionevole applicazione dell’art. 6, comma 4, TUA. La mancata menzione di tale condizione nella comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è irrilevante, trattandosi di clausola di favore rispetto al rigetto integrale.
Il Fatto
La società, già titolare di licenza fiscale per uno stabilimento di produzione di alcol, subiva la revoca della licenza di deposito fiscale con provvedimento del 2016. Divenuta in liquidazione, chiedeva all’Agenzia delle Dogane di trasferire un quantitativo di distillato di vino invecchiato, giacente in provincia di Salerno, verso un deposito fiscale autorizzato, per riammetterlo in regime sospensivo ai sensi dell’art. 6, comma 13, TUA.
L’Ufficio comunicava i motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e poi respingeva l’istanza, precisando che l’accoglimento sarebbe stato possibile solo con un mandato irrevocabile di pagamento, ex art. 1723, comma 2, cod. civ., destinato a soddisfare i ruoli iscritti a favore dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione. Il TAR Campania respingeva il ricorso; la società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il meccanismo dell’accisa: l’obbligazione tributaria sorge con la fabbricazione ai sensi dell’art. 2 TUA, ma diventa esigibile con l’immissione in consumo, che comprende lo svincolo da un regime sospensivo. Revocata la licenza, la società perde la qualificazione di deposito fiscale autorizzato e il prodotto si considera immesso in consumo.
Da qui il rigetto della tesi dell’appellante: la riammissione in regime sospensivo presupporrebbe un’accisa non ancora esigibile, mentre nel caso concreto essa è dovuta da anni e non è stata assolta. Né è configurabile un legittimo affidamento in capo all’impresa insolvente.
Il provvedimento impugnato è qualificato come accoglimento condizionato, non rigetto: la clausola del mandato irrevocabile di pagamento rappresenta una condizione di favore, coerente con l’art. 6, comma 4, TUA, che impone al depositario mittente la garanzia del pagamento dell’accisa sui prodotti spediti. La sua assenza nella comunicazione dei motivi ostativi è quindi irrilevante, non potendo il contraddittorio condurre comunque all’accoglimento pieno.
Quanto alla disparità di trattamento, il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato, VI, 16 febbraio 2023, n. 1658; Cons. Stato, VI, 11 febbraio 2025, n. 1125; Cons. Stato, VI, 15 gennaio 2025, n. 326): serve un’assoluta identità della situazione di fatto, non dimostrata dal solo confronto tra procedure autonome.
Infine, cade la tesi della reviviscenza della originaria licenza: la sentenza Cons. Stato n. 2211 del 2024 ha respinto l’appello avverso la pronuncia che confermava la revoca del 2016, provvedimento tuttora vigente ed efficace. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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