Improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso sui dispositivi medici (TAR Lazio n. 1243 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, in virtù del principio dispositivo e del principio della domanda, senza che il giudice adito possa deciderlo nel merito ove la parte attrice dichiari, prima della delibazione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. Ne consegue che il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse quando la società ricorrente abbia provveduto al versamento degli oneri di ripiano dei dispositivi medici 2015-2018 ai sensi della normativa sopravvenuta, venendo meno l’interesse alla decisione. In tale evenienza il giudice dispone la compensazione integrale delle spese di lite, avuto riguardo alle peculiarità della questione e all’esito processuale.

Il Fatto

Una società operante nella produzione e commercializzazione di dispositivi medici ha impugnato davanti al giudice amministrativo gli atti che imponevano alle aziende fornitrici il ripiano pro quota del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti hanno investito i decreti del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’Accordo del 7 novembre 2019, la Circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e le determinazioni regionali che avevano individuato le quote di ripiano dovute.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha dedotto il sopravvenuto difetto di interesse a una decisione di merito, avendo provveduto al versamento in favore delle Regioni degli oneri di ripiano, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025. La questione è giunta così all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che il principio dispositivo trova applicazione anche nel processo amministrativo. Ne deriva, secondo costante giurisprudenza amministrativa richiamata nella decisione, che il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto a iniziativa del soggetto che si ritiene leso e che il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso.

Il giudice adito, in forza del principio della domanda, non ha alcuna possibilità di decidere nel merito ove la parte attrice, prima della delibazione, dichiari di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. La ricorrente ha reso tale dichiarazione in udienza, dopo aver eseguito il versamento degli oneri di ripiano secondo la disciplina sopravvenuta.

Il Collegio richiama sul punto, tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 7399 del 2019 e Cons. Stato, Sez. V, n. 5113 del 2014, a conferma della consolidata lettura del principio dispositivo nel rito amministrativo.

Non resta quindi al giudice che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, non potendosi addivenire a una pronuncia di merito sugli atti impugnati. L’esito processuale non è determinato da vizi degli atti gravati, ma dal venir meno dell’interesse della parte alla decisione.

Infine, avuto riguardo alle peculiarità della questione e all’esito del giudizio, il Collegio ravvisa i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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