Motivazione carente e violazione TUSP nella società consortile idrica (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 189 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui un ente locale aderisce, mediante sottoscrizione di aumento di capitale, a una società consortile chiamata a divenire gestore unico del servizio idrico integrato deve essere analiticamente motivata ai sensi dell’art. 5 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il giudizio di conformità della Sezione regionale di controllo investe la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria, la plausibilità e l’attendibilità delle conclusioni, non la discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Non è sufficiente il richiamo a deliberazioni di indirizzo dell’ente di governo dell’ambito prive di contenuto dispositivo, né la mera affermazione apodittica di convenienza. L’operazione che si limiti a nominale riduzione dei soggetti affidatari, perpetuando una pluralità di gestori e di partecipazioni pubbliche, contrasta con il principio di unicità della gestione e con la finalità di razionalizzazione del TUSP.
Il Fatto
Il Comune di Cingoli ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 4 novembre 2025, con cui ha approvato l’operazione di costituzione del gestore unico del servizio idrico integrato nell’ATO 3 Marche Centro, ha preso atto della fusione tra due società affidatarie e ha autorizzato la sottoscrizione di un aumento di capitale della costituenda società consortile per azioni per la misura nominale di Euro 20,34.
La trasmissione è avvenuta ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016. La Sezione ha esaminato la documentazione allegata, comprensiva dello statuto della società risultante dalla fusione, dei pareri di regolarità tecnica e contabile e della tabella delle partecipazioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 11 della legge n. 118/2022, la Corte dei conti delibera sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il perimetro del vaglio, secondo le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022), concerne la completezza degli approfondimenti, l’affidabilità delle stime e la coerenza complessiva delle conclusioni, senza tradursi in cogestione.
Sul piano dell’art. 4 TUSP, i vincoli di scopo e di attività possono dirsi rispettati, poiché il servizio idrico integrato è attività di interesse generale e di stretta inerenza con le finalità istituzionali dell’ente. La Sezione ritiene invece non conforme l’attestazione di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, perché la delibera afferma che l’acquisto non avviene con risorse pubbliche, mentre la stessa indica l’imputazione della spesa al Cap. 2901 e configura un impiego di risorse pubbliche.
Il nucleo del rilievo riguarda la sostenibilità finanziaria. La delibera comunale omette un’analisi oggettiva dell’investimento e non attesta la capacità della costituenda società di generare ricavi idonei all’equilibrio economico-finanziario. Manca un business plan o analoga analisi di fattibilità, non sono indicati dotazione organica, costi di funzionamento e spese per il personale, né è valutata la sostenibilità soggettiva rispetto al bilancio comunale, considerati i contributi consortili previsti dallo statuto e i costi dei due organi collegiali.
La Sezione censura anche la convenienza economica e la scelta del modello organizzativo. Lo statuto delinea una società che opera “tramite i soci” e che, in una prima fase, svolgerebbe attività di coordinamento, mantenendo una pluralità di gestori e di segmenti operativi. Il sistema dualistico, con un consiglio di sorveglianza di nove membri e un consiglio di gestione di otto, appare sproporzionato e in tensione con il modello in house e con il controllo analogo, tanto più che lo statuto attribuisce ai soci gestori poteri di nomina e deliberazioni qualificate.
Infine, il Collegio rileva che l’operazione non realizza una effettiva razionalizzazione delle partecipazioni detenute, ma aggiunge un ulteriore organismo societario, in contrasto con l’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP. Sussistono pertanto carenze motivazionali e profili di non conformità al TUSP, con trasmissione del parere anche alla Procura regionale.
Nota della Redazione
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