Demolizione legittima nonostante sequestro penale e proprietario incolpevole (TAR Liguria n. 897 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un sequestro penale su un manufatto abusivo non determina la nullità o l’invalidità dell’ordine di demolizione, costituendo solo un impedimento temporaneo all’esecuzione del ripristino, con esonero dalla sanzione per la mancata ottemperanza, e potendo il destinatario ottenere il dissequestro del bene. L’ingiunzione demolitoria può essere legittimamente emanata nei confronti del proprietario dell’area, ancorché estraneo alla realizzazione dell’abuso, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria; il profilo soggettivo del proprietario incolpevole rileva solo per escludere l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno collocato in un’area collinare difficilmente accessibile ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di un tratto di viabilità abusiva, che sarebbe stato realizzato da un terzo ad insaputa del proprietario medesimo. Il ricorrente ha dedotto la nullità dell’atto per la pendenza di un sequestro penale sull’area, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi di collaborazione, buona fede ed economicità per avere l’Amministrazione adottato provvedimenti separati nei confronti dei diversi proprietari dei terreni attraversati dalla strada. Ha altresì avanzato domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso il primo motivo, affermando che il sequestro penale non incide sulla validità dell’ingiunzione demolitoria. La misura cautelare reale, infatti, non è qualificabile come impedimento assoluto all’attuazione dell’ordine, dovendosi escludere che possa configurarsi una causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, in ragione della possibilità di ottenere il dissequestro del bene. Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la pendenza del sequestro è irrilevante ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione e della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
Con riferimento al secondo motivo, il Tribunale ha condiviso l’orientamento secondo cui l’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma congiunta e non alternativa, il proprietario e il responsabile dell’abuso. Ne consegue che l’ordinanza di demolizione può essere legittimamente emanata nei confronti del proprietario anche se non è l’autore dell’illecito, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa. Il profilo del proprietario incolpevole assume rilievo solo per escludere l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area, e comunque il ricorrente non ha dimostrato di aver posto in essere iniziative idonee a costringere il terzo responsabile a ripristinare lo stato dei luoghi.
Il terzo motivo è stato parimenti respinto: l’adozione di provvedimenti separati per ciascuna proprietà interessata è legittima, non esistendo alcuna disposizione che imponga un atto unitario e risultando anzi tale modus procedendi rispettoso delle singole posizioni soggettive. L’unitarietà dell’illecito edilizio, richiamata dalla giurisprudenza, rileva solo ai diversi fini della valutazione della sua sussistenza e gravità.
Il rigetto della domanda caducatoria ha comportato il rigetto dell’istanza risarcitoria per difetto dell’ingiustizia del danno, con compensazione delle spese di lite stante la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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