Autorizzazione sismica necessaria per il consolidamento del terreno in zona sismica (TAR Campania n. 1958 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione sismica preventiva di cui agli artt. 83, 94 e 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 è necessaria anche per le opere di consolidamento del terreno di fondazione funzionalmente asservite alle strutture in elevazione, poiché la loro esecuzione interessa la pubblica incolumità. La verifica dell’obbligo di autorizzazione non può essere condotta in modo parcellizzato, isolando singole lavorazioni, ma va riferita all’intervento edilizio unitariamente inteso, come delineato nel progetto definitivo. Il silenzio-assenso ex art. 94, comma 2-bis, del D.P.R. n. 380/2001 non può perfezionarsi per le opere già avviate, perché la presentazione della domanda in corso d’opera darebbe luogo a una inammissibile sanatoria tacita ex post. È legittimo il provvedimento di sospensione ex art. 97 del T.U. Edilizia adottato sul presupposto dell’assenza di autorizzazione sismica, e non è integrata alcuna violazione del contraddittorio procedimentale quando la parte abbia già avuto modo di articolare le proprie difese.

Il Fatto

Una società ricorrente contestava la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano, ubicato in una zona classificata sismica, deducendo di aver presentato nel dicembre 2024 una denuncia di lavori per interventi di minore rilevanza e, in data 28.4.2025, una istanza di autorizzazione sismica per le opere strutturali. Secondo la prospettazione della ricorrente, su tale istanza sarebbe maturato il silenzio-assenso per decorso del termine di trenta giorni in assenza di motivato diniego.

La Regione Campania, con decreto dirigenziale, disponeva la sospensione dei lavori ex art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, rilevando l’avvio di opere di consolidamento del terreno e di esecuzione di elementi strutturali di fondazione in assenza di autorizzazione sismica e di preventiva denuncia. La successiva nota regionale negava l’attestazione del silenzio-assenso per improcedibilità della denuncia, qualificando le opere come ordinarie. La società impugnava i provvedimenti e i successivi dinieghi, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la causa era sufficientemente istruita e matura per la decisione, potendo quindi prescindere dall’esame delle eccezioni in rito, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali e dello scrutinio della ragione più liquida, secondo il paradigma degli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a..

Nel merito, il Tribunale ha qualificato le lavorazioni effettuate come opere di consolidamento dei terreni, consistenti in inclusioni perforate con funzione di ridurre i cedimenti in fondazione per effetto dei carichi delle strutture in elevazione. Tali opere, in un territorio ad elevata sismicità, sono state ricondotte all’ambito applicativo degli artt. 83 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, che impongono il previo rilascio dell’autorizzazione sismica.

Il Collegio ha poi escluso che la valutazione sulla natura strutturale delle lavorazioni potesse essere condotta in modo atomistico. Un approccio parcellizzato altererebbe la qualificazione dell’intervento, poiché ogni lavorazione, considerata a sé stante, potrebbe apparire priva di incidenza sulla sicurezza statica, mentre assume rilevanza proprio in quanto inserita in un sistema organico di opere. Ciò che rileva è l’insieme delle opere progettate e la loro incidenza complessiva sull’assetto strutturale.

La Corte ha inoltre valorizzato la natura dell’impianto, riconosciuto come costruzione che si discosta dalle tipologie costruttive usuali e ascritto all’elenco regionale dei serbatoi con inusuale categoria costruttiva, nonché classificato come strategico e calcolato in classe d’uso IV per l’immissione del biometano nella rete. Quanto al profilo istruttorio, il Tribunale ha ritenuto rispettato l’art. 96, avendo l’amministrazione richiamato per relationem il verbale di sopralluogo del Comune, non confutato nel suo accertamento dei fatti.

Infine, il Collegio ha respinto le censure relative ai dinieghi di attestazione del silenzio-assenso, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui il D.P.R. n. 380/2001 non contempla alcuna procedura di sanatoria strutturale, essendo il controllo costruito in maniera preventiva. Il meccanismo tacito non può quindi riguardare le opere con lavorazioni già avviate. Quanto ai motivi aggiunti, non è stata ravvisata alcuna violazione del contraddittorio, privilegiando un approccio sostanzialistico. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati rigettati, con compensazione delle spese e reiezione della domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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