Sanatoria non sospende l’ordine di demolizione e onere della prova sull’epoca dell’abuso (TAR Trentino-Alto Adige n. 110 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mera presentazione di una domanda di sanatoria non paralizza i poteri sanzionatori comunali e non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità dell’ordine di demolizione; l’esecuzione della sanzione resta solo temporaneamente sospesa e, in caso di rigetto dell’istanza anche per silenzio, l’ordine riacquista efficacia. Il deposito tardivo di documenti è ammesso solo se la produzione nei termini è risultata estremamente difficile, evenienza che non ricorre quando il documento sia stato predisposto su iniziativa della stessa parte. In materia di abusi edilizi l’onere della prova circa l’effettiva esistenza delle opere entro determinate date grava interamente sul privato, senza possibilità di inversione, e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non hanno valore probatorio. L’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento e non consente valutazioni sulla ridotta dimensione del manufatto o sull’assenza di danno per i terzi.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di una particella catastale, impugnava l’ordinanza con cui il Comune le ordinava la demolizione di una baita in legno con terrazza, il ripristino dei movimenti di terra e la rimozione di una vasca d’idromassaggio, di una scala, di una recinzione e di un grill in muratura, oltre al ripristino del muro a secco. Oggetto dell’ordine erano anche un WC da campo insistente su altra particella e una serie di manufatti ritenuti realizzati senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica.
La ricorrente sosteneva la preesistenza della baita al 1960, il suo inserimento nel maso andato distrutto da un incendio nel 1984 e un mero risanamento nel 2008; lamentava inoltre di non essere proprietaria del fondo su cui insisteva il WC da campo e contestava la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali. Dopo aver dato parziale esecuzione all’ordine, insisteva per l’annullamento limitatamente alla baita e ai movimenti di terra.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso l’ammissibilità del deposito tardivo del progetto in sanatoria presentato in data 26.02.2025. Ai sensi dell’art. 54 c.p.a. l’autorizzazione eccezionale presuppone che la produzione nei termini sia risultata estremamente difficile; poiché il progetto era stato predisposto e depositato su iniziativa della stessa ricorrente, la deroga ai termini perentori dell’art. 73, comma 1, c.p.a. non trovava spazio e il documento è rimasto processualmente inutilizzabile. Parimenti respinta l’istanza di rinvio: la sola presentazione della sanatoria, senza parere positivo o atto di approvazione, non integra il caso eccezionale richiesto dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a..
Richiamando Cons. Stato, sez. VI, sent. 6233/2018 e Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 775/2020, il Tribunale ha ribadito che la domanda di sanatoria non incide sulla validità dell’ingiunzione e che l’esecuzione resta sospesa solo temporaneamente, con riacquisto di efficacia in caso di rigetto anche per silenzio, secondo Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 2990/2024.
Nel merito, il thema decidendum è stato circoscritto alla baita e ai movimenti di terra. Il motivo sul WC da campo è stato ritenuto inammissibile per genericità e comunque infondato: l’art. 88, comma 2, L.P. 9/2018 impone l’ingiunzione al proprietario e ai responsabili dell’abuso in forma congiunta, non alternativa, e il proprietario del fondo non si era opposto alla rimozione.
Il primo motivo è stato rigettato. La Corte ha ricordato che l’onere della prova sull’epoca delle opere grava sul privato, non essendo ammesse inversioni né attribuendo rilievo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (Cons. Stato, sez. VII, sent. 01.08.2024, n. 6925; Cons. Stato, sez. IV, 23.07.2024, n. 6633; Cons. Stato, sez. VI, 21.08.2023, n. 7849). L’ordine riguardava il manufatto realizzato nel 2008, non un edificio preesistente di cui non era stata data prova; anche ipotizzando una demo-ricostruzione, sarebbe stato necessario il titolo edilizio ex art. 60 L.P. 13/1997 e l’autorizzazione paesaggistica ex art. 9 L.P. 16/1970. Quanto ai movimenti di terra, il verbale di sopralluogo e la documentazione fotografica ne consentivano l’individuazione, trattandosi della terrazza realizzata per collocarvi la vasca.
Il terzo motivo è stato respinto perché l’attività repressiva degli illeciti edilizi è esercitata d’ufficio, ha natura vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, sez. VII, sent. 31.12.2024, n. 10526; Cons. Stato, sez. III, 04.11.2024, n. 8779; Cons. Stato, sez. VI, 24.05.2024, n. 4645). Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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