Giudizio di ottemperanza e commissario ad acta per retribuzione docente (TAR Piemonte n. 182 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, e sia stato notificato all’Amministrazione soccombente presso il domicilio reale. È necessario il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. L’inerzia seriale giustifica la trasmissione degli atti alla Corte dei conti.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a corrispondere la retribuzione professionale docente. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione, che era rimasta inerte.
La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti di rito dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.
La notifica è avvenuta in data 05.03.2025 a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio reale dell’Amministrazione. Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive contro l’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di inutile decorso, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega.
Il Collegio ha escluso il compenso commissariale, ritenendo le funzioni connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. Ha inoltre rilevato che l’inerzia del Ministero non è isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docente al personale educativo a tempo determinato. Per questo ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei conti del Piemonte. Le spese sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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