Decreto ingiuntivo non opposto e ottemperanza davanti al giudice amministrativo (TAR Puglia n. 107 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo per mancata opposizione, definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato e costituisce titolo per il ricorso di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro presuppone l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento integrale, il giudice ordina all’amministrazione di ottemperare esattamente al giudicato entro un termine determinato, riservando la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo con cui il Tribunale Ordinario di Taranto ha ingiunto all’azienda sanitaria locale il pagamento di una somma rilevante, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio. Nelle more del procedimento era intervenuto un parziale pagamento della sorte capitale, con riduzione del credito.
Il decreto è stato notificato all’azienda, dichiarato esecutivo e successivamente divenuto definitivo per mancata opposizione, come attestato dalla cancelleria. La società ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di corrispondere la residua sorte capitale, gli interessi e le spese maturate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo azionato. La pretesa è stata proposta ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Tra questi rientra il decreto ingiuntivo, che, non opposto o divenuto definitivo per rigetto dell’opposizione, definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato. Il Collegio richiama sul punto TAR Puglia, Sez. I di Lecce, n. 2221 del 2008.
Superata la questione del titolo, il Tribunale verifica la regolarità in rito del ricorso. Osserva che risultano rispettati sia il dimezzamento dei termini per il deposito ai sensi dell’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., essendo il decreto passato in giudicato per mancata opposizione, come attestato dalla cancelleria del Tribunale Ordinario di Taranto.
Il Collegio esamina poi il presupposto dell’azione esecutiva verso la pubblica amministrazione. Il decreto è stato notificato a mezzo PEC, munito di formula esecutiva, all’azienda sanitaria. Sussistono pertanto i presupposti dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, secondo cui l’azione esecutiva non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Nel merito, non risulta l’adempimento integrale al giudicato. Il ricorso è pertanto accolto e il Tribunale ordina all’azienda sanitaria di ottemperare esattamente al giudicato, pagando nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica la residua sorte capitale, gli interessi moratori riconosciuti ex d.lgs. n. 231/2002, le spese del procedimento monitorio e le spese successive al decreto aventi titolo nello stesso provvedimento. Il Collegio riserva la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, previa istanza dell’interessato, e liquida le spese del giudizio di ottemperanza secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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