Astensione nel Consiglio di Dipartimento e disparità di trattamento nel procedimento disciplinare (TAR Lombardia n. 107 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta rivolta dal Direttore di Dipartimento a un componente del Consiglio di inviare per mail il proprio contributo, a fronte dell’interruzione dell’intervento, e il successivo avvio del procedimento disciplinare per quella stessa trasmissione integrano eccesso di potere per contraddittorietà. La valutazione della rilevanza disciplinare della condotta va condotta su tutte le circostanze del caso concreto: la semplice richiesta di verbalizzare dichiarazioni non rese in seduta non integra, di per sé, un tentativo di indurre alla formazione di un verbale falso. Il dovere di astensione per conflitto di interessi, se interpretato in senso ampio, deve essere applicato in modo uniforme: sanzionare la mancata astensione solo per alcune deliberazioni e non per altre, parimenti incidenti sull’attività professionale del docente, integra disparità di trattamento. Il conflitto va valutato ex ante e in astratto, in relazione al tipo di interessi sottesi alla deliberazione. La domanda risarcitoria per danno non patrimoniale è respinta in assenza di allegazione e prova del pregiudizio.

Il Fatto

Nel corso del Consiglio di Dipartimento del 26.03.2021, chiamato a ratificare decreti d’urgenza che assegnavano ad altro docente i tesisti seguiti dal ricorrente, il Direttore interrompeva l’intervento del professore perché ritenuto non pertinente. Su richiesta del Direttore stesso, il docente inviava poi una mail con una dichiarazione e alcuni allegati, chiedendone la messa a verbale. Il Direttore rispondeva negativamente e trasmetteva la corrispondenza al Rettore per gli adempimenti di competenza.

Il Rettore avviava il procedimento disciplinare contestando tre addebiti: aver tentato di indurre il Direttore a verbalizzare fatti mai accaduti; non aver dichiarato il conflitto di interessi; non essersi astenuto sui punti riguardanti la propria posizione. Il Collegio di disciplina esprimeva parere per la sospensione di sette giorni, poi irrogata con decreto rettorale. Il docente impugnava la sanzione davanti al TAR, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio ritiene le questioni portate dal ricorrente nel Consiglio e nella memoria allegata alla mail del 26.03.2021 conferenti rispetto ai decreti d’urgenza all’ordine del giorno. Le premesse di quei decreti richiamavano proprio i procedimenti disciplinari a carico del docente, sicché il riferimento ai provvedimenti giurisdizionali non poteva dirsi estraneo all’oggetto della seduta. Il potere del Direttore di dirigere i lavori non consente di impedire a priori a un membro del Consiglio di intervenire sui presupposti di fatto e di diritto dei decreti da ratificare.

Il TAR esclude poi la correttezza dell’addebito secondo cui i fatti dichiarati non sarebbero mai accaduti: l’Amministrazione non ha mai contestato l’esistenza delle vicende giudiziarie richiamate. Anche a voler intendere l’addebito nel senso sostenuto dall’Ateneo, il provvedimento resta viziato. Dagli atti emerge che il Direttore, dopo aver interrotto l’intervento, ha chiesto al docente di inviare per mail un breve contributo: emerge così un profilo di contraddittorietà, figura sintomatica dell’eccesso di potere, perché si è chiesto l’invio del contributo e poi si è sanzionata quella trasmissione. La tesi dell’Ateneo, secondo cui si sarebbe trattato di un ordinario invito alla corretta verbalizzazione, contrasta con le dichiarazioni rese dal Direttore davanti al Collegio di disciplina.

Le circostanze del caso concreto, unitariamente considerate, escludono l’intenzione di indurre alla formazione di un verbale falso. Resta legittima la decisione di non verbalizzare dichiarazioni non rese davanti a tutti i componenti e di non allegare documenti non esibiti in seduta, ma la semplice richiesta via mail non costituisce di per sé condotta disciplinarmente rilevante.

Sul secondo motivo, il TAR reputa illegittima la sanzione per violazione dell’art. 7 del Codice Etico dell’Ateneo. Anche accettando un’interpretazione ampia della nozione di interesse privato, il provvedimento è affetto da disparità di trattamento: nello stesso Consiglio sono stati ratificati decreti riguardanti doppia affiliazione e nulla osta per attività didattica presso altri Atenei, senza che i professori interessati si astenessero. La distinzione operata dall’Amministrazione, fondata sulla natura istituzionale dei rapporti, non è condivisibile: la situazione di conflitto va valutata oggettivamente ex ante e in astratto, e tutte quelle decisioni incidono sull’attività lavorativa del professore. Il docente, peraltro, non è mai stato invitato ad astenersi.

Il provvedimento va quindi annullato, con effetti ripristinatori e restitutori sul periodo di sospensione. La domanda risarcitoria è respinta per mancata dimostrazione del pregiudizio non patrimoniale, richiamando i principi di Cass., sez. un., sent. n. 26972/2008 sul danno conseguenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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