Esecuzione del titolo per spese legali e commissario ad acta (TAR Campania n. 2439 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione del capo di una sentenza del giudice amministrativo che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese legali, trattandosi di titolo giudiziale assistito da forza esecutiva una volta divenuto definitivo. Ove l’Amministrazione non provi l’adempimento nel termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo, maturato ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. 31/12/1996 n. 669, ricorrono i presupposti dell’art. 112 c.p.a. per disporre l’esecuzione e nominare il commissario ad acta. Restano dovuti, oltre al capitale, gli interessi dal passaggio in giudicato e gli oneri accessori di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, ha chiesto al TAR Campania l’ottemperanza della sentenza del medesimo Tribunale n. 6436/2021, con la quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a corrispondergli la somma di € 200,00 per compensi, oltre accessori di legge, in relazione a un giudizio instaurato per l’esecuzione di un decreto ex legge n. 89/2001 emesso dalla Corte d’Appello di Napoli.
Oltre alla domanda principale, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese di giudizio. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. La causa è stata assunta in decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha escluso che il ricorrente possa qualificarsi creditore ex legge n. 89/2001, poiché il titolo azionato è una sentenza del Tribunale amministrativo regionale, per la parte relativa alla condanna alle spese. Il caso non rientra quindi nella previsione dell’art. 5 sexies, comma 12 bis, legge n. 89/2001 e non deve disporsi alcuna sospensione del giudizio.
Nel merito il ricorso è stato accolto. La sentenza è passata in cosa giudicata, come attestato dal certificato di mancata proposizione di gravame. Il titolo è stato ritualmente notificato al Ministero in copia informatica con modalità telematiche all’indirizzo PEC estratto da pubblico elenco.
Per il giudizio di ottemperanza è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo, ex art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero non ha dimostrato di aver eseguito il pagamento.
Sussistono dunque tutti i presupposti per l’accoglimento ai sensi dell’art. 112 c.p.a.: a fronte dell’allegazione del titolo, l’Amministrazione non ha provato l’adempimento. Il Collegio ha pertanto condannato l’Amministrazione a dare esecuzione entro trenta giorni dalla comunicazione o dal perfezionamento della notifica, se anteriore.
Quanto agli interessi, essi sono riconosciuti dal passaggio in giudicato della sentenza, come da certificato in atti. Sono inoltre dovuti gli oneri accessori di legge, inclusi IVA, contributo alla Cassa Avvocati e spese generali ai sensi del DM 55/2014. In caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni. Il compenso sarà liquidato ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 817, lett. g), legge n. 207/2024. Le spese del procedimento sono compensate.
Nota della Redazione
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