Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 809 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando il titolo esecutivo sia divenuto definitivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 per l’esecuzione dei provvedimenti che comportano l’obbligo di pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali. Sussistono in tal caso le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione inadempiente a dare completa esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, in caso di persistente inadempimento, nomina sin d’ora un commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi. Il commissario può essere individuato in un dipendente pubblico già incardinato nella struttura dell’Amministrazione debitrice, senza corresponsione di alcun compenso, con facoltà di delega a dirigenti e funzionari della direzione competente.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Lombardia ai sensi degli articoli 114 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025. La sentenza, notificata in forma esecutiva all’Amministrazione e non appellata, era passata in giudicato come da attestazione di cancelleria.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era rimasto inerte, omettendo di corrispondere quanto liquidato dal giudice anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorrente ha pertanto chiesto la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del ricorso per ottemperanza. La sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996.

Risultano così soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. L’Amministrazione non ha contestato di non avere dato ottemperanza alla sentenza.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di persistente inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi.

Il commissario è stato individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri commissariali a dirigenti e funzionari della direzione competente al pagamento degli emolumenti della Carta del docente. Il medesimo dovrà provvedere entro novanta giorni, anche ricorrendo, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669 del 1996.

Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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