Improcedibile il ricorso avverso l’interdittiva dopo il riesame con misure collaborative (TAR Basilicata n. 462 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza del giudizio di annullamento dell’informativa interdittiva antimafia, l’adozione di un nuovo provvedimento prefettizio, emesso a seguito di riesame e recante l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, sostituisce il precedente assetto degli interessi e ne determina una nuova regolamentazione. Il ricorso proposto avverso l’interdittiva originaria diviene pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’eventuale caducazione giurisdizionale dello status quo ante non arrecherebbe alcuna utilità alla parte ricorrente. La declaratoria di improcedibilità presuppone la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti che abbiano definitivamente e integralmente ridefinito la fattispecie, restando estranei alla delibazione i profili ulteriori non incisi dal provvedimento di riesame. Il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite in ragione delle peculiarità della questione e dell’esito complessivo del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Basilicata il provvedimento con cui la Prefettura di Potenza aveva adottato nei suoi confronti un’informativa interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159 del 2011. Con il ricorso, notificato e depositato nel marzo 2025, la deducente ha censurato l’atto per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere, estendendo l’impugnazione agli atti presupposti e connessi, fra cui la comunicazione di avvio del procedimento, i verbali del Gruppo Interforze e le note informative acquisite dalle forze di polizia.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso nel merito. Nel corso del giudizio, a seguito di istanza di riesame presentata dalla stessa deducente, la Prefettura ha emanato un nuovo provvedimento che ha sostituito l’interdittiva. All’udienza pubblica il procuratore dell’Amministrazione ha quindi eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso pianamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dagli atti di causa emerge, infatti, che a seguito dell’istanza di riesame della deducente la Prefettura ha emanato un nuovo provvedimento con cui ha disposto, ai sensi dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ivi individuate.
Il Collegio ha qualificato tale sopravvenienza come idonea a determinare una nuova regolamentazione della vicenda: sono stati emanati, nel corso del giudizio, nuovi atti che hanno fissato un diverso assetto degli interessi, i quali risultano ormai diversamente regolati. La caducazione giurisdizionale dell’interdittiva originaria, riferita allo status quo ante, non sarebbe dunque di alcuna utilità per la parte ricorrente.
A conferma di tale conclusione il Tribunale ha richiamato la nota della Prefettura dell’1 agosto 2025, nella quale si legge che il provvedimento interdittivo è stato sostituito, a seguito di riesame, dal provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa. Il Collegio ha precisato che il profilo dei rapporti tra il soggetto indicato nella documentazione versata in atti e l’odierna deducente è estraneo alla questione in delibazione.
Dalle considerazioni svolte discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il Tribunale ha poi ritenuto sussistenti i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e del complessivo esito del giudizio, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei relativi diritti e della dignità.
Nota della Redazione
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