Esclusione per ristrutturazione dell’offerta economica e costi delle migliorie (TAR Sicilia n. 1455 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta l’operatore economico può dimostrare che una sottostima su una voce di costo è compensata da un margine positivo su altre voci e può porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, purché l’entità originaria dell’offerta economica rimanga ferma. È però preclusa ogni modifica che alteri l’equilibrio economico dell’offerta mediante una radicale riallocazione delle voci di costo, configurando una proposta contrattuale sostanzialmente diversa da quella valutata in gara. La ristrutturazione dell’offerta economica integra una nuova offerta, inammissibile per violazione della par condicio fra i concorrenti. Il costo delle migliorie deve essere incluso nel prezzo offerto e rileva ai fini della sostenibilità dell’offerta, specie nelle procedure con corrispettivo a misura.

Il Fatto

Il raggruppamento ricorrente ha impugnato la nota con cui il Consorzio per le Autostrade Siciliane lo ha escluso dalla procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo una tratta autostradale, nonché i verbali e gli atti relativi alla verifica di congruità, l’eventuale aggiudicazione in favore del secondo graduato e il diniego tacito di autotutela, chiedendo inoltre la dichiarazione di inefficacia del contratto e la reintegrazione in forma specifica o, in subordine, il risarcimento del danno.

Primo in graduatoria con un ribasso del 30,123%, il raggruppamento aveva visto qualificare come anomala la propria offerta. A fronte della richiesta di giustificazioni, aveva prodotto una relazione dalla quale risultava un importo giustificato corrispondente a un ribasso del 36,47%. La stazione appaltante ha comunque disposto l’esclusione, contestando, fra l’altro, la divergenza di oltre 800.000 euro fra il costo della manodopera dichiarato in offerta e quello risultante dalle giustificazioni, la mancata analisi economica delle migliorie e l’inattendibilità dei preventivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato orientamento amministrativo secondo cui il subprocedimento di verifica dell’anomalia tollera una certa flessibilità nella ricalibrazione delle singole voci di costo, ma incontra un limite invalicabile nel divieto di modificazione radicale dell’offerta. L’operazione non può tradursi nella formulazione di un’offerta essenzialmente nuova, poiché il subprocedimento ha funzione di apprezzamento della serietà e sostenibilità dell’offerta originaria e non consente una riformulazione a posteriori della proposta già presentata (Consiglio di Stato n. 324/2023).

È quindi consentito dimostrare che una sottostima su una voce è compensata da un margine positivo su altre, oppure porre rimedio a originari errori di calcolo, sempre che l’entità economica dell’offerta rimanga ferma (Consiglio di Stato n. 5626/2024; TAR Lazio, Roma, n. 3615/2022). Possono rilevare anche sopravvenienze fattuali o normative che dimostrino la concreta affidabilità dell’offerta. Restano invece vietate le modifiche che incidono sugli elementi strutturali della proposta, alterandone l’equilibrio economico mediante una radicale riallocazione delle voci di costo (Consiglio di Stato n. 3195/2025). Solo piccoli scostamenti o errori su singole voci possono essere tollerati e compensati, mentre è inammissibile una vera e propria ristrutturazione (TAR Lombardia, Milano, n. 2681/2013).

Applicando tali principi, il Collegio rileva che nella specie è intervenuta una inammissibile ristrutturazione dell’offerta economica: il costo della manodopera, originariamente pari a euro 2.112.528,62, è stato indicato nelle giustificazioni come pari a euro 1.307.324,38. La variazione non è un mero errore di calcolo, ma una diversa allocazione delle voci che altera la struttura fondamentale della proposta economica.

Quanto alle migliorie, il Collegio afferma che l’operatore che ne offra una assume l’obbligo di eseguirla senza pretendere un corrispettivo ulteriore rispetto al prezzo contrattuale. Il relativo costo deve essere incluso nel prezzo offerto e rileva ai fini della sostenibilità dell’offerta, in particolare nelle procedure in cui il corrispettivo è a misura, poiché tale costo è carico dell’impresa e deve trovare copertura nel prezzo complessivo, negli utili, nelle economie organizzative o in altre componenti dell’offerta. Queste considerazioni sostengono la reiezione del ricorso e rendono superfluo l’espletamento del mezzo istruttorio richiesto. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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