Revoca della sospensione condizionale in executivis e limiti del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 1315 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione è competente a revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., quando la causa ostativa, pur preesistente, non era nota al giudice della cognizione e non è stata da questi esaminata, neppure implicitamente. La revoca è disposta ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen. e dell’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. Non è invece legittima la revoca fondata sull’art. 168, quarto comma, cod. pen. quando, al momento della concessione del beneficio, la precedente condanna ostativa non era ancora divenuta irrevocabile. In tal caso il provvedimento è annullato con rinvio per il nuovo accertamento del titolo di revoca.

Il Fatto

Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, revoca la sospensione condizionale concessa al condannato con due distinte sentenze di merito. La prima, di applicazione della pena, era divenuta irrevocabile nel 2016; la seconda, di condanna, era divenuta irrevocabile nel 2022.

A fondamento della revoca, il giudice esecutivo rileva che il beneficio era stato concesso in violazione dell’art. 164 cod. pen., essendo intervenuta una terza condanna, pronunciata nel 2017 e divenuta irrevocabile nel 2020, per un delitto anteriormente commesso. La difesa ricorre per cassazione, sostenendo che la revoca avrebbe dovuto essere disposta dal giudice dell’appello e non in sede esecutiva.

La Motivazione della Corte

La Corte distingue le due statuizioni di revoca e ne verifica separatamente la legittimità. Quanto alla sospensione relativa alla prima sentenza, il giudice esecutivo ha correttamente applicato l’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.: il condannato aveva riportato una condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella sospesa, supera i limiti dell’art. 163 cod. pen.

Il punto decisivo è la natura della causa ostativa: essa era anteriore alla concessione del beneficio, ma ignota al giudice della cognizione. La revoca è quindi disposta ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., con conseguente competenza del giudice dell’esecuzione ex art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, secondo cui la competenza esecutiva sussiste quando la causa ostativa non è stata presa in esame, neppure implicitamente, dal giudice che ha concesso il beneficio.

Diversa è la posizione della sospensione relativa alla seconda sentenza. Il giudice esecutivo l’aveva revocata invocando l’art. 168, quarto comma, cod. pen., poi rettificato nell’art. 168, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui richiama l’art. 164, quarto comma, cod. pen. La Corte rileva che il beneficio era stato concesso nel 2017, quando la precedente condanna non era ancora passata in giudicato, essendolo divenuta solo nel 2020.

La situazione non è dunque riconducibile alla disposizione richiamata, perché manca il requisito della precedente condanna già definitiva al momento della concessione. Il provvedimento, su questo punto, non è perspicuo e la motivazione non regge al vaglio di legittimità. Ne deriva l’annullamento con rinvio limitato a tale statuizione, perché il tribunale accerti a quale titolo il beneficio sia revocabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *