Il decreto di rigetto del reclamo in tema di liquidazione controllata non è impugnabile per cassazione (Cass. civ. n. 12959 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con il quale la corte d’appello rigetta il reclamo proposto contro la decisione del tribunale di rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata, anche se proposta a norma dell’art. 66 c.c.i.i., non è ricorribile per cassazione. Tale conclusione discende dal rinvio, operato dall’art. 270, comma 5, c.c.i.i., alle disposizioni del titolo III, sezioni II e III, del codice della crisi d’impresa, tra cui l’art. 50, comma 4, c.c.i.i., che espressamente esclude la ricorribilità del decreto che respinge il reclamo. La liquidazione controllata, pur essendo una procedura minore rispetto alla liquidazione giudiziale, condivide con quest’ultima la struttura e la funzione di liquidare il patrimonio del debitore in attuazione della par condicio creditorum, sicché la disciplina del rigetto della domanda di apertura risulta compatibile.

Il Fatto

I coniugi, con istanza del 20/11/2024, hanno chiesto al tribunale di Udine l’apertura della procedura di liquidazione controllata a norma degli artt. 66 e 268 ss. c.c.i.i. Il tribunale ha respinto l’istanza con decreto. La corte d’appello, adita con reclamo, ha rigettato l’impugnazione. Avverso il decreto della corte d’appello hanno proposto ricorso per cassazione i coniugi, deducendo due motivi. L’Organismo di composizione della crisi è rimasto intimato, mentre il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, valorizzando il rinvio contenuto nell’art. 65, comma 1, c.c.i.i. e la natura della liquidazione controllata quale procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento. Ha osservato che la disciplina della liquidazione controllata è assoggettata, “in quanto compatibili”, alle disposizioni del titolo III, sezioni II e III, del codice della crisi d’impresa, a partire dall’art. 50 c.c.i.i., che regola il decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il reclamo avverso tale provvedimento.

La Corte ha quindi verificato la compatibilità del comma 4 dell’art. 50 c.c.i.i., che esclude la ricorribilità per cassazione del decreto della corte d’appello che respinge il reclamo, con la disciplina della liquidazione controllata. Ha richiamato la sentenza della Corte cost. n. 121/2024, secondo cui la liquidazione controllata si atteggia a “procedura minore, ma di struttura equivalente” rispetto alla liquidazione giudiziale, essendo entrambe rivolte alla liquidazione del patrimonio del debitore e al soddisfacimento del ceto creditorio, con la previsione dello spossessamento del debitore e l’attuazione del concorso dei creditori.

Da ciò ha tratto il principio secondo cui il decreto di rigetto del reclamo, anche quando la domanda di apertura sia stata proposta nelle forme dell’art. 66 c.c.i.i. per le procedure familiari, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. La Corte ha precisato che tale decreto difetta dei requisiti della definitività, potendo la domanda essere riproposta, e della decisorietà, non incidendo su un diritto del debitore. Ha conseguentemente dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con nulla per le spese in difetto di costituzione dell’intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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