Ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale fallimentare: termine dalla comunicazione integrale del provvedimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 1468 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato decorre, ai sensi dell’art. 26, comma 3, l.fall., richiamato in materia di concordato preventivo dall’art. 164 l.fall., dalla comunicazione integrale del provvedimento alla parte soccombente ad opera della cancelleria, oltre che dalla sua notificazione a cura della parte vittoriosa. La mancata allegazione del provvedimento alla comunicazione di cancelleria deve essere dimostrata in modo inequivoco dalla parte interessata, non potendosi presumere.
Il Fatto
La società aveva proposto reclamo, ai sensi dell’art. 26 l.fall., avverso il decreto del giudice delegato al concordato preventivo, chiedendone la riforma. Il tribunale aveva respinto il reclamo.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso il decreto collegiale, deducendone l’avvenuta comunicazione in una certa data. La società in concordato ha resistito con controricorso, confermando la data di comunicazione del decreto impugnato e proponendo ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso principale è inammissibile perché tardivo. Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso i decreti del tribunale fallimentare emessi in sede di reclamo, ha precisato la Corte, decorre, oltre che dalla notificazione del decreto collegiale a cura della parte vittoriosa, anche dalla comunicazione integrale del provvedimento alla parte soccombente ad opera della cancelleria.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, citando i precedenti di Sez. 1 n. 23173 del 2020, Sez. 1 n. 19941 del 2017, Sez. 1 n. 13565 del 2012, Sez. 1 n. 12732 del 2011 e Sez. 1 n. 16755 del 2010, nonché il principio per cui la comunicazione deve essere integrale, come affermato da Cass. n. 8434 del 2012.
Nel caso di specie, il decreto impugnato era stato comunicato alla società reclamante in data 17/10/2023. La Corte ha osservato che, in difetto di emergenze documentali che dimostrino inequivocamente la mancata allegazione del provvedimento alla relativa comunicazione da parte della cancelleria, il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione era senz’altro scaduto al momento della notifica del ricorso, avvenuta il 28/3/2024.
Il ricorso principale è stato pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.