Presunzione di coincidenza tra sede legale e COMI non superata (Cass. civ. Sez. I n. 11897 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale relativa di coincidenza tra sede legale e COMI dell’impresa, posta dall’art. 27, comma 3, lett. c, c.c.i.i., può essere superata solo mediante indizi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729, comma 1, c.c.. La mancanza del requisito della concordanza tra gli indizi impedisce la costruzione di una presunzione semplice idonea a vincere quella legale. Il dato documentale, quale i verbali di assemblea che attestano lo svolgimento delle riunioni presso la sede legale, conserva il proprio valore probatorio anche ove si assuma che si tratti di mera formalità burocratica. La presunzione legale, quantunque relativa, risponde allo scopo di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità dell’individuazione del giudice competente; nel dubbio, deve concludersi per la coincidenza del COMI con la sede legale.

Il Fatto

Il Tribunale di Massa dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della società, su istanza del Pubblico Ministero, entro l’anno dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese. Il Tribunale superava l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata sul presupposto che il COMI non fosse collocato presso la sede legale, ma in un comune ricadente nel circondario di altro Tribunale.

La società proponeva reclamo, ribadendo l’eccezione di incompetenza, ma la Corte d’Appello respingeva il gravame. Avverso la sentenza della corte territoriale, la società proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 c.c.i.i. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. La decisione della corte d’appello non si basava sull’accertamento in concreto della corrispondenza tra sede legale e COMI, bensì sul mancato superamento della presunzione legale relativa di coincidenza tra sede legale e COMI, posta dall’art. 27, comma 3, lett. c, c.c.i.i..

La Suprema Corte ha chiarito che il riferimento ai verbali di assemblea, dai quali risulta che la discussione e l’approvazione dei bilanci avvenivano presso la sede legale, deve essere apprezzato quale elemento di prova discordante che impedisce la costruzione di una presunzione semplice idonea a superare quella legale. La circostanza che la società fosse gestita da un’unica persona non priva il dato documentale del suo valore probatorio.

La Corte ha evidenziato che la mancanza del requisito della concordanza tra gli indizi legittima il giudizio di carenza, comune in entrambi i gradi di merito. Il rigore nella valutazione complessiva degli indizi è tanto più necessario quando la legge pone una presunzione generale che, quantunque relativa e non assoluta, ha lo scopo di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità dell’individuazione del giudice competente. Richiamando il criterio di competenza dettato dall’art. 3, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento UE n. 848/2015, la Corte ha ribadito che, nel dubbio, deve concludersi per la coincidenza del COMI con la sede legale.

Il ricorso è stato rigettato, senza decisione sulle spese, non avendo svolto difese la parte intimata. La Corte ha dato atto della sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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