Improcedibilità dell’opposizione allo stato passivo per mancata comparizione: principio di diritto (Cass. civ. Sez. 1 n. 21199 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione allo stato passivo, regolata dagli artt. 98 e 99 l. fall., pur avendo natura impugnatoria, non è equiparabile al giudizio d’appello. Ne consegue che non si applicano le norme dettate per il procedimento di gravame e la mancata comparizione della parte opponente, tempestivamente costituitasi, in un’udienza successiva alla prima non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell’opposizione. Il tribunale deve invece introitare la causa in decisione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo avverso il decreto che ne aveva escluso il credito dal passivo del fallimento della società appaltatrice. Il Tribunale di Roma, decidendo sull’opposizione, ne aveva dichiarato l’improcedibilità ai sensi dell’art. 348, secondo comma, c.p.c., rilevando che la società opponente non era comparsa all’udienza del 29 gennaio 2020 e aveva omesso di presenziare anche alla successiva udienza del 5 febbraio 2020, nonostante la rituale comunicazione del rinvio.
Avverso tale decreto la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l. fall. e dell’art. 348, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Il fallimento è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura della società ricorrente. Il Collegio ha premesso che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l’opposizione allo stato passivo non sia equiparabile al giudizio di appello, ancorché abbia natura impugnatoria. Tale qualificazione comporta l’inapplicabilità delle norme dettate per il procedimento di gravame al giudizio di opposizione.
In particolare, la Corte ha riaffermato il principio secondo cui la mancata comparizione della parte opponente, tempestivamente costituitasi, in un’udienza successiva alla prima non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell’opposizione. Il tribunale, in tale evenienza, deve invece introitare la causa in decisione, applicando la disciplina propria del giudizio di primo grado.
La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che dovrà decidere la controversia oggetto del giudizio di opposizione conformandosi al principio di diritto enunciato e provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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