Decurtazione degli incentivi fotovoltaici preclusa dal giudicato sulla violazione rilevante (Cons. Stato n. 5886 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decurtazione degli incentivi energetici in luogo della decadenza, prevista dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, presuppone un autonomo giudizio di rilevanza della violazione da parte del GSE e opera solo per le violazioni di minore entità, restando esclusa quando la violazione risulti rilevante ai fini dell’ottenimento dell’incentivo. La novella introdotta dall’art. 1, comma 960, legge n. 205/2017 non ha portata interpretativa ma innovativa e si applica, secondo l’ordinario criterio temporale, ai soli provvedimenti del Gestore emanati dal 1° gennaio 2018. Il giudicato formatosi sulla legittimità della decadenza preclude la rimessione in discussione della qualificazione della violazione e della relativa disciplina applicabile. L’art. 10-bis legge n. 241/1990 non si applica all’istanza di riesame volta alla rinnovazione dell’esercizio del potere, né quando il potere sia vincolato dal giudicato, essendo escluso ogni provvedimento a sorpresa.
Il Fatto
La società appellante è titolare di un impianto fotovoltaico ammesso alla tariffa del Secondo Conto energia. Nel 2015 veniva avviata una verifica sull’impianto e nel 2017 il GSE ne disponeva la decadenza integrale dagli incentivi, per l’incongruenza tra la potenza dichiarata e quella rilevata in sopralluogo e per una produzione superiore alle stime progettuali. Seguiva la richiesta di restituzione di euro 808.928,22.
La decadenza veniva impugnata davanti al TAR Lazio e la legittimità del provvedimento era confermata in primo e in secondo grado, con pronunce passate in giudicato. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020, la società presentava istanza di riesame per ottenere la decurtazione della tariffa. Il GSE la rigettava, ritenendo ostativa la rilevanza della violazione accertata nel precedente giudizio. Il TAR respingeva il ricorso e la società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove da una premessa di carattere processuale: la legittimità del provvedimento di decadenza è stata confermata con la sentenza n. 11757/2022 del 30.12.2022, passata in giudicato e anteriore all’odierno contenzioso. Su tale accertamento si è formato un giudicato che copre sia la qualificazione della violazione come rilevante, sia l’inapplicabilità dell’istituto della decurtazione.
La Corte richiama la decisione n. 7996 del 13 ottobre 2025 della stessa Sezione, secondo cui la decurtazione presuppone un giudizio aggiuntivo di rilevanza e si pone come sanzione minore, riguardante le sole violazioni di minore entità. Nella specie, proprio la rilevanza della violazione è di per sé ostativa, come ribadito dalla decisione n. 2667/2026: nessun affidamento tutelabile può sorgere in capo al beneficiario di provvidenze indebitamente conseguite.
La Corte affronta poi il profilo temporale. La novella del 2017, non avendo portata interpretativa ma innovativa, si applica ai soli provvedimenti emanati dal 1° gennaio 2018. Il provvedimento di decadenza è del 2017 e resta quindi estraneo alla nuova disciplina. Il Collegio richiama sul punto la decisione n. 1241 del 17 febbraio 2026 e le ulteriori pronunce conformi.
Quanto all’art. 10-bis legge n. 241/1990, la Corte osserva che la sua ratio è evitare provvedimenti a sorpresa. Non si applica però quando sia proposta un’istanza di riesame volta alla rinnovazione dell’esercizio del potere, senza alcuna sopravvenienza: si chiede all’Amministrazione una ulteriore valutazione di una situazione già esaminata. Nella specie, inoltre, il GSE era chiamato a esercitare un potere vincolato dal giudicato, cosicché l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto modificare il contenuto della decisione.
L’appello è pertanto infondato e viene respinto. La particolarità della fattispecie e la parziale novità delle questioni giustificano la compensazione delle spese del grado ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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